Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241
Azioni disponibili
(Istituto nazionale della montagna)
1. LEnte italiano montagna (EIM), istituito dal comma 1279 dellarticolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ente di ricerca e svolge i compiti già attribuiti allIstituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto 1997, n. 266. Esercita inoltre funzioni di servizio e di supporto scientifico per lindividuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze attribuite con la presente legge.
2. LEIM in particolare:
a) assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali allestero riguardanti il settore montano;
b) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti speciali finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, alluso sostenibile delle risorse, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;
c) realizza programmi di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale;
d) svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per lerogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;
e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane.
3. Presso lEIM è costituita la banca dati della montagna.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro dellistruzione, delluniversità e della ricerca, sono individuati gli organi di amministrazione e di controllo, la dotazione organica dellEIM e le modalità di funzionamento.
5. LEIM è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca.
6. Il finanziamento dellEIM è assicurato dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da un contributo annuo di 500.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni e di organismi pubblici e privati.