Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241

Art. 6.

    (Istituto nazionale della montagna)

    1. L’Ente italiano montagna (EIM), istituito dal comma 1279 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ente di ricerca e svolge i compiti già attribuiti all’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna dalla legge 7 agosto 1997, n. 266. Esercita inoltre funzioni di servizio e di supporto scientifico per l’individuazione delle linee di indirizzo finalizzate alle politiche di sviluppo e di conoscenza del territorio montano, nonché per la consulenza tecnico-scientifica degli organismi nazionali e regionali in relazione alle competenze attribuite con la presente legge.

    2. L’EIM in particolare:

        a) assicura il coordinamento scientifico delle attività istituzionali all’estero riguardanti il settore montano;

        b) predispone, anche mediante il coordinamento di attività svolte da altri soggetti pubblici e privati, progetti speciali finalizzati allo sviluppo economico e sociale, nonché alla sicurezza ambientale delle zone montane, al miglioramento della viabilità e dei trasporti locali, all’uso sostenibile delle risorse, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni montane;
        c) realizza programmi di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale;
        d) svolge attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l’erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle zone montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;
        e) elabora programmi di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane.

    3. Presso l’EIM è costituita la banca dati della montagna.

    4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono individuati gli organi di amministrazione e di controllo, la dotazione organica dell’EIM e le modalità di funzionamento.
    5. L’EIM è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
    6. Il finanziamento dell’EIM è assicurato dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da un contributo annuo di 500.000 euro a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da ogni altro contributo o provento delle regioni e di organismi pubblici e privati.