Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241

Art. 5.

(Osservatorio per la montagna)

    1. Presso il dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Osservatorio per la montagna, di seguito denominato «Osservatorio», promuove la conoscenza dei territori montani e la elaborazione e diffusione di progetti finalizzati allo sviluppo integrato e sostenibile delle aree di montagna.

    2. L’Osservatorio cura in particolare:

        a) la promozione di campagne di informazione e di ricerca sui problemi delle zone montane, anche con riferimento alla specificità della montagna in ambito comunitario ed internazionale;

        b) la promozione di attività di ricerca e di sperimentazione di modelli a basso costo per l’erogazione e la gestione dei servizi pubblici nelle aree montane, compatibili con i contesti territoriali a scarsa densità abitativa;
        c) la promozione di progetti di valorizzazione degli itinerari storici e culturali delle zone montane;
        d) la promozione di progetti di sperimentazione e di ricerca applicata ai contesti territoriali delle zone montane;
        e) l’avvio delle procedure di raccolta e diffusione delle «migliori pratiche»;
        f) la promozione di ricerche e di progetti relativi: alla gestione del patrimonio agrosilvopastorale; alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio della flora e della fauna selvatica e domestica; ad un miglioramento delle coltivazioni tradizionali; allo sviluppo della pastorizia; allo sviluppo delle forme di turismo sostenibile.

    3. L’Osservatorio può essere consultato sulle problematiche afferenti la montagna.

    4. L’Osservatorio collabora con il Comitato tecnico interministeriale per la montagna, istituito con delibera del CIPE del 13 aprile 1994, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1994, al fine di perseguire una gestione integrata delle politiche nazionali per la montagna, e con gli osservatori regionali per la montagna.
    5. In seno all’Osservatorio, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, è istituita la Consulta femminile per i problemi delle donne in montagna, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La Consulta esprime parere su tutte le iniziative, di carattere sia legislativo che progettuale, riguardanti l’implementazione della specificità femminile nei processi di sviluppo delle aree montane.
    6. Con decreti del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono effettuate la nomina e la definizione delle modalità di funzionamento dell’Osservatorio.
    7. L’Osservatorio è composto da:

        a) il Ministro per i rapporti con le regioni, o in sua vece il capo del dipartimento per gli affari regionali, che lo presiede;

        b) un rappresentante designato dalla Conferenza unificata;
        c) il Ministro per le pari opportunità;
        d) il presidente dell’Unione nazionale dei comuni e delle comunità ed enti montani (UNCEM);
        e) il presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);
        f) il presidente dell’Unione delle province d’Italia (UPI);
        g) il presidente di Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (FEDERBIM);
        h) il presidente dell’Unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
        i) tre rappresentanti designati dalle associazioni degli imprenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
        l) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
        m) il presidente e due rappresentanti del Club alpino italiano (CAI);
        n) il presidente dell’Associazione nazionale alpini (ANA);
        o) il presidente della Federazione italiana sport invernali (FISI);
        p) il presidente dell’associazione per la valorizzazione degli alpeggi;
        q) un rappresentante del Ministro dell’ambiente e della difesa del territorio e del mare;
        r) un rappresentante del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
        s) un rappresentante del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
        t) un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze;
        u) un rappresentante del Ministro per i beni e le attività culturali;
        v) un rappresentante del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
        z) un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico;
        aa) un rappresentante del Ministro dell’interno;
        bb) un rappresentante del Ministro della difesa;
        cc) un rappresentante del Ministro degli affari esteri;
        dd) un rappresentante del Ministro per le politiche europee;
        ee) un rappresentante del Ministro per le pari opportunità;
        ff) un rappresentante del Comitato tecnico interministeriale per la montagna;
        gg) un rappresentante delle associazioni dei consumatori.

    8. I componenti dell’Osservatorio possono essere sostituiti da loro delegati e alle sedute possono partecipare, su invito del presidente e senza diritto di voto, esperti e rappresentanti di enti e organismi pubblici e privati. La nomina e la partecipazione dei componenti dell’Osservatorio ha luogo nell’ambito delle attività istituzionali dell’Amministrazione o degli enti di appartenenza e non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ai componenti pubblici dell’Osservatorio non compete alcuna indennità né compensi di qualsiasi natura né rimborsi spese.

    9. All’Osservatorio partecipano anche tre esperti nominati dal Ministro per i rapporti con le regioni, che ne determina il compenso con proprio decreto.