Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241

Art. 4.

(Piano nazionale delle aree montane)

    1. Il CIPE, previa intesa con la Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per i rapporti con il Parlamento, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri Ministri competenti, approva il Piano triennale nazionale delle aree montane.

    2. Nel Piano sono definiti gli obiettivi della politica nazionale per la montagna, mediante l’elaborazione delle linee strategiche fondamentali per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani, con particolare riferimento alle aree comprendenti comuni ad alta specificità montana.
    3. I contenuti del Piano costituiscono documento preliminare per la predisposizione dei provvedimenti statali che compongono la manovra di finanza pubblica e devono essere successivamente adeguati alle disponibilità finanziarie risultanti dalla medesima.