Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241

Art. 1.

(Finalità della legge)

    1. La tutela e la valorizzazione dei territori montani costituiscono obiettivi prioritari della politica nazionale.

    2. La presente legge, in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita delle famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne lo spopolamento e contenere la tendenza all’invecchiamento, di promuovere e valorizzare le tradizioni economiche e culturali locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, di garantire l’effettivo esercizio dei diritti e l’agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna, nel rispetto dei princìpi di tutela ambientale e di difesa del suolo.
    3. Se non è diversamente previsto, le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni ad alta specificità montana, così come definiti all’articolo 2. Esse si applicano anche a quelli compresi nei parchi nazionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
    4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano la presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
    5. In seno all’Unione europea lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e le province autonome promuovono le azioni dirette al riconoscimento della specificità delle zone montane ed alla loro valorizzazione in sede comunitaria.