Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241

Art. 17.

(Viabilità e mobilità in montagna)

    1. Al fine di agevolare la viabilità e mobilità in montagna e tenendo conto della necessità di ridurre gli effetti negativi ed i rischi derivanti dal traffico nelle zone montane ad un livello tollerabile per l’uomo, la fauna, la flora ed il loro habitat, per gli anni 2009 e 2010 una quota del 10 per cento del fondo di cui all’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è destinata per la progettazione di opere di viabilità e mobilità nei territori montani.