Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241

Art. 16.

(Disposizioni in materia di lavori pubblici)

    1. Nei comuni montani, per le opere di competenza statale di importo non superiore a 750.000 euro, gli enti appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.

    2. Per l’affidamento degli stessi lavori di cui al comma l, finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere mediante trattativa privata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 57 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previo esperimento di gara informale con l’invito di almeno cinque imprese prioritariamente locali. Per i lavori di importo non superiore a 200.000 euro, il numero delle imprese da invitare può essere ridotto a tre.