Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Art. 16.

(Disposizioni in materia di lavori pubblici)

    1. Nei comuni montani, per le opere di competenza statale di importo non superiore a 750.000 euro, gli enti appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.

    2. Per l’affidamento degli stessi lavori di cui al comma l, finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere mediante trattativa privata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 57 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previo esperimento di gara informale con l’invito di almeno cinque imprese prioritariamente locali. Per i lavori di importo non superiore a 200.000 euro, il numero delle imprese da invitare può essere ridotto a tre.

Art. 17.

(Viabilità e mobilità in montagna)

    1. Al fine di agevolare la viabilità e mobilità in montagna e tenendo conto della necessità di ridurre gli effetti negativi ed i rischi derivanti dal traffico nelle zone montane ad un livello tollerabile per l’uomo, la fauna, la flora ed il loro habitat, per gli anni 2009 e 2010 una quota del 10 per cento del fondo di cui all’articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è destinata per la progettazione di opere di viabilità e mobilità nei territori montani.