Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241

Art. 14.

(Disposizioni in materia
di associazionismo sociale)

    1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «, ad interventi nei comuni ad alta specificità montana»;

        b) all’articolo 15, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo ai comuni ad alta specificità montana».

    2. La stipula di convenzioni, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e di volontariato operanti nei comuni ad alta specificità montana, per finalità di sostegno alle popolazioni locali, può rientrare tra le iniziative del Fondo per le politiche sociali, istituito con l’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.