Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241
Azioni disponibili
Art. 13.
(Organizzazione dei servizi pubblici)
1. Il Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano dei servizi degli uffici territoriali delle Agenzie fiscali che, ad invarianza di spesa, e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, garantisca una razionale dislocazione degli stessi sul territorio montano e ne consenta lagevole accesso.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità di regolamentazione del settore postale, ai sensi della vigente normativa vigila affinché il fornitore del servizio universale postale, nellambito degli obblighi da esso derivanti, tenga in particolare considerazione le zone montane.
3. Nei comuni montani, dintesa tra gli enti interessati, possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività i centri multifunzionali possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dellarticolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.