Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI PUBBLICI E SOCIALI

Art. 13.

(Organizzazione dei servizi pubblici)

    1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano dei servizi degli uffici territoriali delle Agenzie fiscali che, ad invarianza di spesa, e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, garantisca una razionale dislocazione degli stessi sul territorio montano e ne consenta l’agevole accesso.

    2. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità di regolamentazione del settore postale, ai sensi della vigente normativa vigila affinché il fornitore del servizio universale postale, nell’ambito degli obblighi da esso derivanti, tenga in particolare considerazione le zone montane.
    3. Nei comuni montani, d’intesa tra gli enti interessati, possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività i centri multifunzionali possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 14.

(Disposizioni in materia
di associazionismo sociale)

    1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «, ad interventi nei comuni ad alta specificità montana»;

        b) all’articolo 15, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo ai comuni ad alta specificità montana».

    2. La stipula di convenzioni, ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e di volontariato operanti nei comuni ad alta specificità montana, per finalità di sostegno alle popolazioni locali, può rientrare tra le iniziative del Fondo per le politiche sociali, istituito con l’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 15.

(Servizi radiotelevisivi
e di telefonia mobile e fissa)

    1. Per i soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana, nell’ambito del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, possono essere previsti appositi programmi radiotelevisivi.

    2. L’installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, situati nei comuni ad alta specificità montana, sono a totale carico degli enti gestori.
    3. Fermo quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell’articolo 59 del medesimo codice. Il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in territorio montano è realizzato in esenzione di ogni tipo di costo, con esclusione dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altro tributo statale.