Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241
Azioni disponibili
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SERVIZI PUBBLICI E SOCIALI
Art. 13.
(Organizzazione dei servizi pubblici)
1. Il Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano dei servizi degli uffici territoriali delle Agenzie fiscali che, ad invarianza di spesa, e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, garantisca una razionale dislocazione degli stessi sul territorio montano e ne consenta lagevole accesso.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità di regolamentazione del settore postale, ai sensi della vigente normativa vigila affinché il fornitore del servizio universale postale, nellambito degli obblighi da esso derivanti, tenga in particolare considerazione le zone montane.
3. Nei comuni montani, dintesa tra gli enti interessati, possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Per lo svolgimento delle loro attività i centri multifunzionali possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dellarticolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
(Disposizioni in materia
di associazionismo sociale)
1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allarticolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «, ad interventi nei comuni ad alta specificità montana»;
b) allarticolo 15, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo ai comuni ad alta specificità montana».
2. La stipula di convenzioni, ai sensi dellarticolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dellarticolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e di volontariato operanti nei comuni ad alta specificità montana, per finalità di sostegno alle popolazioni locali, può rientrare tra le iniziative del Fondo per le politiche sociali, istituito con larticolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(Servizi radiotelevisivi
e di telefonia mobile e fissa)
1. Per i soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana, nellambito del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, possono essere previsti appositi programmi radiotelevisivi.
2. Linstallazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa, situati nei comuni ad alta specificità montana, sono a totale carico degli enti gestori.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore dei soggetti residenti nei comuni ad alta specificità montana sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dellarticolo 59 del medesimo codice. Il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati situati in territorio montano è realizzato in esenzione di ogni tipo di costo, con esclusione dellimposta sul valore aggiunto e di ogni altro tributo statale.