Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241

Art. 9.

(Potenziamento
del sistema informativo della montagna)

    1. Al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM) realizzato ai sensi dell’articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è attribuito carattere prioritario nell’ambito dell’attuazione dei piani di sviluppo informatico nel settore delle politiche agricole e forestali.

    2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Centro nazionale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni (CNIPA), può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione ed integrazione dei servizi telematici già esistenti in seno alla pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche ed organizzative del sistema informativo della montagna. Restano salve le regole tecniche concernenti la rete unitaria delle pubblica amministrazione e successive evoluzioni.
    3. Gli sportelli del sistema informativo della montagna presso gli enti locali potranno essere utilizzati per l’emissione delle carte di identità elettroniche e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale per i servizi demografici previa autorizzazione del Ministero dell’interno. Detti sportelli potranno fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti la professione notarile per l’invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, da determinare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il CNIPA.
    4. Per l’avvio degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.