Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241
Azioni disponibili
Art. 8.
(Gestione del patrimonio forestale)
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, possono attribuire alle comunità montane ed ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura ecocompatibile nellambito del piano forestale nazionale, nonché finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e di programmi comunitari, anche in tema di pari opportunità.
2. I consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi dellarticolo 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e promossi dalle comunità montane, nonché le associazioni di proprietari riconosciute idonee e finalizzate al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi, possono beneficiare di contributi statali, definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delleconomia e delle finanze, commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, purché siano ritenute di interesse generale e assunte mediante apposite convenzioni pluriennali.
3. Tutte le forme di gestione indicate nel presente articolo possono godere dei benefici previsti dallarticolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, a condizione che le superfici silvopastorali interessate abbiano unestensione di almeno cinque ettari.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dallanno 2009.