Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241

Art. 12.

(Certificazione di ecocompatibilità)

    1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio e a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, sono istituiti la certificazione di ecocompatibilità e il marchio di garanzia che attestano la provenienza della materia prima legno.

    2. La certificazione di ecocompatibilità e il marchio di cui al presente articolo possono essere rilasciati a tutti i prodotti derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al comma 1. A tali attività si provvede con il personale ed i beni strumentali in dotazione.
    3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto i criteri, le modalità e i diritti per il rilascio e per l’uso della certificazione e del marchio previsti nel presente articolo.
    4. Ferme restando le competenze regionali in materia di foreste, le funzioni ed i compiti di controllo relativi alla certificazione di ecocompatibilità ed al corretto uso del marchio di cui al presente articolo sono esercitate dal Corpo forestale dello Stato, nell’ambito della propria dotazione organica.