Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1241
Azioni disponibili
(Accesso dei giovani alle attività agricole)
1. Al fine di favorire laccesso dei giovani alle attività agricole lIstituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), nellesercizio dei propri compiti istituzionali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni montani, nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali.
2. La priorità di cui al comma 1 è applicabile alle cooperative agricole previste dallarticolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta almeno per il cinquanta per cento da donne.