Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 377

 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 377
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DELLA SETA, CASSON, AMATI, CAROFIGLIO,
D’AMBROSIO, DI GIOVAN PAOLO, NEROZZI, PASSONI, PERDUCA,
PORETTI, VITA, GHEDINI, PETERLINI, MARITATI, PARDI, DONAGGIO,
NEGRI, FERRANTE, BUBBICO, CHITI, CARLONI e GRANAROLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2008

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001
in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni
del Genoa Social Forum

 

Onorevoli Senatori. – Oltre sette anni ci separano dai fatti di Genova del luglio 2001: giorni che segnano una ferita ancora aperta nella storia recente d’Italia, giorni drammatici durante i quali, secondo Amnesty International, il nostro Paese è stato «teatro della più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale».

    Giorni neri, quelli di Genova, segnati dall’uccisione in circostanze tuttora opache del giovane Carlo Giuliani, dalle scorribande non adeguatamente contrastate dei black block, dalle violenze ingiustificabili compiute da appartenenti alle Forze dell’ordine nella scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto. L’iter dei procedimenti giudiziari, fino all’ultima sentenza del 13 novembre 2008 sui fatti della Diaz, non ha dissipato i dubbi sulle responsabilità politiche per ciò che accadde, e in particolare ha alimentato in tanti la convinzione che sia stata accertata e sanzionata solo la parte terminale, esecutiva, della «filiera» di responsabilità che determinò comportamenti così inadeguati, in più di un caso palesemente illegali, da parte di esponenti delle Forze dell’ordine.
    Certo, un Comitato di indagine conoscitiva parlamentare fu già istituito il 2 agosto 2001. I lavori del Comitato si conclusero il 20 settembre dello stesso anno con l’approvazione di una relazione di maggioranza e due distinte relazioni di minoranza. Le numerose audizioni e la documentazione acquisita durante i lavori del Comitato hanno consentito solo una sommaria e parziale ricostruzione dei fatti accaduti a Genova. E del resto: a quali maggiori risultati poteva portare una commissione in pratica senza poteri, di fronte alla quale le persone ascoltate non avevano l’obbligo di deporre secondo verità, né di fornire tutte le informazioni di cui erano in possesso?
    Già in quella circostanza, emerse con forza la necessità di una Commissione parlamentare di inchiesta che procedesse all’indagine con i poteri propri della magistratura. Tale necessità è stata poi avvalorata dagli sviluppi delle inchieste della magistratura e dall’ampia documentazione video-fotografica resasi disponibile con il trascorrere del tempo.
    Si guardi ad esempio al processo riguardante il blitz nella scuola Diaz, che ospitava a dormire molti giovani che avevano manifestato in quei giorni. Sono solo 28 i funzionari di polizia sottoposti a processo: decine di agenti che parteciparono al raid e che è presumibile abbiano partecipato alle violenze non hanno potuto essere individuati poiché i loro volti erano coperti da maschere, sciarpe o caschi e non portavano targhe identificative recanti nomi o numeri di matricola.
    È opportuno inoltre ricordare che quel blitz fu giustificato con prove che si sono poi rivelate false, costruite ad hoc da funzionari di alto grado della Polizia di Stato. Le 93 persone arrestate nel corso del raid all’interno della scuola dichiararono di non aver opposto resistenza, come invece sostenuto dalla Polizia, e di essere state sottoposte a percosse deliberate e gratuite. Almeno 82 di esse vennero ferite; 31 furono trasferite in ospedale, in tre casi in condizioni critiche. Gli arrestati furono accusati non solo di resistenza a pubblico ufficiale ma anche di furto, detenzione di armi e appartenenza a un’organizzazione criminale dedita al saccheggio e alla distruzione della proprietà. Nel febbraio 2004, al termine delle indagini, tutti i procedimenti furono chiusi per mancanza di prove.
    A conclusione del raid nella scuola Diaz, la maggior parte delle persone arrestate venne trasferita nel centro di detenzione temporanea di Bolzaneto. Vi transitarono oltre 200 giovani, a molti dei quali vennero negati i diritti riconosciuti a livello internazionale ai detenuti, tra cui il diritto di contattare un avvocato e di informare i familiari e, per gli stranieri, di richiedere l’assistenza consolare. Nel corso delle inchieste, sono state raccolte prove degli abusi verbali e fisici subiti dai detenuti: persone prese a schiaffi, calci, pugni e sputi; sottoposte a minacce, compresa quella di stupro, e ad insulti anche di natura oscena e sessuale; obbligate a rimanere allineate e in piedi per ore, a gambe divaricate contro un muro; private di cibo e acqua per lunghi periodi; sottoposte a perquisizioni corporali effettuate in modo volutamente degradante, con uomini costretti ad assumere posizioni umilianti e donne forzate a denudarsi di fronte ad agenti di sesso maschile.
    Naturalmente è auspicabile che i procedimenti tuttora in corso valgano ad accertare in modo chiaro e convincente tutte le responsabilità penali per quanto avvenuto a Genova nel luglio 2001. Ma nell’attesa che emerga una credibile verità giudiziaria, è necessario ed urgente fare luce sulle dinamiche politiche che condussero a quegli eventi drammatici: sulla catena di comando della gestione dell’ordine pubblico; su una spirale repressiva di inusitata violenza nei confronti dei manifestanti, che nella giornata del 20 luglio determinò cariche a freddo e ingiustificate nei confronti del corteo dei disobbedienti mentre sfilava lungo il percorso autorizzato in via Tolemaide (come risulta dai documenti esibiti dai rappresentanti del Genoa Social Forum); sugli eventi che portarono all’uccisione di Carlo Giuliani; sul perché nessuno abbia mai chiesto scusa per gli arresti arbitrari, per la costruzione di prove false, per una ricostruzione ufficiale (la resistenza degli occupanti la scuola Diaz) dimostratasi inventata; sul perché nessuna «mela marcia» sia mai stata allontanata dalle Forze dell’ordine.
    La Commissione parlamentare d’inchiesta che si propone d’istituire con il presente disegno di legge, potrà impegnarsi per dare risposta a questi interrogativi. Un’esigenza che recentemente ha incontrato l’autorevole, pubblica disponibilità del Capo della Polizia; e un’esigenza, va ricordato, richiamata in una risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2003, in cui si deplorano le «sospensioni dei diritti fondamentali avvenute durante le manifestazioni pubbliche, ed in particolare in occasione della riunione del G8 a Genova» (punto 44), e si rileva (punto 45) «che, per quanto riguarda i disordini di Genova del luglio 2001, il Parlamento continuerà ad accordare particolare attenzione al seguito delle indagini amministrative, giudiziarie e parlamentari avviate in Italia per accertare se in tale occasione si sia ricorsi a trattamenti o punizioni disumane o degradanti (articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)». Tale documento ci sembra da intendersi una sorta di «invito vincolante» rivolto all’Italia affinché si faccia piena luce su quegli avvenimenti.
    L’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti del G8 di Genova può offrire insomma un contributo importante a mettere a frutto la «lezione» che viene da quegli eventi: per dare risposte sincere e fondate a quanti sono stati vittime di violenze illegali; per riaffermare che in Italia vige pienamente uno stato di diritto; per restituire onore e dignità alle istituzioni del nostro Paese e alle stesse Forze dell’ordine, le prime ad avere interesse perché si dissolvano le ombre che tuttora gravano sui comportamenti di chi allora aveva il compito e il dovere di tutelare la legalità.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della
Commissione di inchiesta)

    1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione della riunione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum.

    2. I compiti della Commissione sono:

        a) ricostruire in maniera puntuale tutti gli avvenimenti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum;

        b) accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo il vertice G8 si sia verificata la sospensione dei diritti fondamentali garantiti a tutti i cittadini dalla Costituzione;
        c) ricostruire la gestione dell’ordine pubblico facendo luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno innescato e perpetuato una sprirale repressiva nei confronti dei manifestanti;
        d) indagare sulla dinamica della morte di Carlo Giuliani anche al fine di accertare eventuali responsabilità politiche e amministrative che possono avere contribuito, tramite l’effettiva gestione dell’ordine pubblico, al determinarsi di tale drammatico esito;
        e) indagare sull’irruzione delle Forze dell’ordine nella scuola Diaz facendo luce su abusi e violenze perpetrati nei confronti dei ragazzi che occupavano la scuola, e accertando le responsabilità amministrative e politiche, con particolare riguardo alla ricostruzione della catena di comando;
        f) ricostruire i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto, centro di detenzione temporaneo dei manifestanti arrestati, per accertare se in tale occasione si sia ricorso a trattamenti o punizioni disumani o degradanti, e se siano stati rispettati i diritti civili degli arrestati.

Art. 2.

(Composizione e durata della Commissione)

    1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

    2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
    3. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione e presenta al Parlamento, entro i successivi due mesi, la relazione finale sulle indagini da essa svolte.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

    1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

    2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
    3. Per i fatti oggetto dell’inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d’ufficio, professionale e bancario.
    4. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
    5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

    1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 3, commi 2 e 5.

    2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell’obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono puniti ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione dei lavori
della Commissione)

    1. La Commissione, prima dell’inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

    2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
    3. La Commissione può avvalersi direttamente dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
    4. Per l’espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
    5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.