Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1070
Azioni disponibili
Senato della Repubblica | XVI LEGISLATURA
|
N. 1070
| DISEGNO DI LEGGE diniziativa dei senatori CARRARA, AMORUSO, BIANCONI, MONTI, COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 2008 Disciplina della circolazione motorizzata su strade
|
Onorevoli Senatori. La normativa proposta intende riordinare il settore della circolazione con mezzi motorizzati su strade a fondo naturale e fuori strada.
Tale settore, pur interessando un numero limitato di utenti, è caratterizzato da estrema complessità tecnica e da problemi irrisolti da decenni.
In particolare i motivi che sollecitano un intervento legislativo sono i seguenti:
a) insufficienza della esistente legislazione regionale vincolistica, che, prescindendo da una esatta definizione di circolazione fuori strada, spesso adotta a proprio presupposto concettualizzazioni potenzialmente configgenti con i princìpi in tema di strade a fondo naturale accolti dal vigente codice della strada (il quale, rappresentando la normativa statuale di riferimento in materia non delegata alle regioni, costituisce legislazione primaria non derogabile: vedasi la sentenza della Corte di cassazione n. 2479 del 21 febbraio 2002, che ha chiarito come le normative regionali non possano regolare in via generale la circolazione motorizzata su strade, sentieri e tratturi);
b) conseguente percentualmente elevato contenzioso in ordine alla concreta applicazione della esistente normativa regionale (limprecisa definizione di circolazione fuori strada contenuta in dette norme rende opinabili molti dei verbali di accertamento di violazione di legge amministrativa elevati a fronte di presunte illegittime circolazioni motorizzate negli indicati ambiti);
c) necessità di individuare sul piano nazionale strumenti atti a permettere la difesa del territorio e dellambiente, nella più vasta accezione di tali termini, da eventuali usi impropri od eccessivi dei mezzi motorizzati su strade a fondo naturale o fuori strada;
d) opportunità di garantire un disciplinato svolgimento della circolazione su strade a fondo naturale e fuori strada effettuata per fini sportivi e ricreativi. Da un lato, infatti, appare degna di tutela lattività sportiva comunemente denominata «fuoristradistica», che da sempre è riconosciuta, promossa e tutelata nellambito delle competenti federazioni sportive del comitato olimpico nazionale italiano e che ancora di recente ha portato allItalia lusinghieri riconoscimenti in campo internazionale. Dallaltro occorre ovviare ad una illegalità di comportamenti diffusa creatasi in certe zone a cagione di una legislazione regionale eccessivamente vincolistica. Correlativamente esiste lesigenza di semplificare le procedure di rilascio di permessi particolari di circolazione per fini sportivi e ricreativi, non essendo realistico imporre sia ai privati che agli enti territoriali eccessivi oneri burocratici per lidentificazione e la certificazione dei percorsi;
e) necessità della contemporanea individuazione di strumenti atti a permettere la corretta allocazione delle esistenti risorse viarie tra i vari ambiti di possibile utilizzazione;
f) necessità di rispettare le prerogative degli enti territoriali minori in tema di viabilità, essendo evidente che solo le comunità che vivono sul territorio possono compiuta mente valutare gli effetti pratici di un più o meno intenso utilizzo della viabilità a fondo naturale insistente sul proprio territorio;
g) necessità di recuperare e salvaguardare un patrimonio di strade a fondo naturale, oggi a rischio di depauperamento anche per disuso per la difficoltà di individuare legittimi ambiti di utilizzo.
Il presente disegno di legge consta di 15 articoli ed è strutturato secondo la seguente articolazione.
Le finalità indicate sono coerenti con quelle riportate più ampiamente in premessa. È da rimarcare che la tutela del patrimonio ambientale è indicata come finalità prevalente e sopraordinata alle altre.
Definizioni
La ricerca di una più attenta definizione dei concetti atti a descrivere il fenomeno della circolazione fuori strada in senso lato rappresenta la base per offrire una regolamentazione capace di dare conto di tutte le esigenze indicate in premessa.
Per le strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce, vengono quindi proposte definizioni coerenti con il vigente codice della strada. In particolare per distinguere tra di loro dette tipologie di strada viene adottato un criterio dimensionale oggettivo basato sulla loro larghezza (criterio che, pur nella difficoltà di verifica, rappresenta comunque lo strumento meno opinabile per dar conto della differenziazione tra i tipi di strade in questione).
È parso inoltre opportuno offrire definizioni anche per i tipi di circolazione motorizzata a seconda degli scopi da questa perseguiti. Tale differenziazione è utile al fine di dare conto della specificità della circolazione per fini sportivi e ricreativi.
Circolazione su strade a fondo naturale
Punto di partenza della proposta normativa è quindi quello di determinare la compatibilità tecnica in senso generale della circolazione di determinate categorie di veicoli sulle aree in questione.
Avuto riguardo alle dimensioni, ai pesi e alle potenze espresse dai vari tipi di veicoli, nonché alle dimensioni dei vari tipi di strade e alla resistenza dei loro fondi, è perciò parso razionale considerare che su strade delle dimensioni di carrarecce non potesse comunque essere ammessa la circolazione di veicoli aventi peso e carreggiata superiore a un determinato limite, che su strade delle dimensioni delle mulattiere e dei sentieri non potesse essere ammessa la circolazione di veicoli aventi dimensione superiore a quella dei motocicli, e che fuori strada non potesse essere ammessa in via generale la circolazione di veicoli motorizzati. Su tali premesse minimali si è innestata quindi la previsione della possibilità di imposizione di ulteriori vincoli per la realizzazione delle finalità di tutela dellambiente e del territorio richiamate in premessa.
In particolare alle regioni è riconosciuta la facoltà di interdire in via generale, in tutto o in parte, la circolazione motorizzata sulle strade a fondo naturale insistenti su aree già soggette a determinati vincoli per ragioni di tutela ambientale.
È poi riconosciuta ampia autonomia per gli enti territoriali minori proprietari di strade a fondo naturale di imporre ulteriori vincoli specifici alla circolazione sulle strade di loro competenza, sia per ragioni di tutela ambientale che per ragioni di tutela o miglior allocazione del patrimonio viario stesso. Tali vincoli possono essere adottati con ampio grado di flessibilità, e quindi con possibilità di adattarli secondo le esigenze, a determinati tipi di veicoli. Per quanto possa occorrere è ribadita comunque lapplicabilità delle norme del codice della strada anche sulle strade a fondo naturale (con particolare riferimento al controllo delle emissioni sonore e allomologazione dei pneumatici).
Circolazione fuori strada
La circolazione fuori strada, ossia fuori da ogni strada anche a fondo naturale, è in via generale vietata, salvo che per i fondi privati che non insistano su aree vincolate.
Deroghe
Provveduto alla indicata esigenza di carattere primario di tutela dei beni ambientali e del patrimonio viario, la normativa indica poi gli strumenti per la tutela dellattività sportiva e ricreativa anche tramite una deroga rispetto ai limiti imposti in via generale.
Gli enti territoriali minori (che più sono in grado di valutarne gli effetti sul territorio) sono infatti abilitati ad autorizzare la circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada nei casi in cui questa sarebbe altrimenti interdetta.
A tutela delle esigenze degli utenti della circolazione sportiva e ricreativa è previsto lobbligo per gli enti territoriali minori di individuare, ove richiesti ed ove sussistano le condizioni di praticabilità, un ambito minimo per lespletamento di detta attività.
I permessi rilascia bili sono flessibili ed adattabili alle esigenze concrete che si dovessero verificare. In particolare è prevista la possibilità della istituzione di tesserini abilitativi alla circolazione su percorsi altrimenti interdetti per dare modo di monitorare lintensità di utilizzo degli stessi ed eventualmente contingentare le abilitazioni (in considerazione del fatto che limpatto ambientale si realizza in funzione della frequenza dei transiti).
Gare e manifestazioni
Data la particolare intensità di sfruttamento del territorio connessa allo svolgimento di gare e manifestazioni, sono stati previsti sia un limite agli ambiti in cui dette attività sono autorizzabili (escluse comunque le aree a maggior tutela ambientale) sia, in certi casi, un limite al numero di giorni consecutivi di utilizzazione delle medesime aree.
In ogni caso è imposto allorganizzatore il reperimento di idonea copertura assicurativa a fronte dei rischi di danno per il patrimonio viario utilizzato.
Impianti fissi
Per gli impianti fissi, inoltre, è stato previsto un regime di autorizzazioni per il loro esercizio, comportante la verifica periodica delle condizioni di tollerabilità dellimpatto ambientale e delle immissioni anche sonore provocate.
Le procedure per autorizzare lesercizio di detti impianti sono semplificate, dato che questi rappresentano strumenti privilegiati per dirottare in ambiti più sicuri e di minor impatto ambientale le comunque presenti e legittime esigenze di circolazione fuori strada per ragioni ricreative.
Sanzioni
Per ragioni di uniformizzazione, la sanzione per transito illegittimo su percorsi fuori strada o su strade a fondo naturale è parametrata alla sanzione prevista dal codice della strada per il divieto di transito.
Passaporto tecnico
Viene infine istituita una disciplina di deroga generale al Codice della Strada per consentire la modifica di determinati componenti dei veicoli per migliorarne le condizioni duso durante le competizioni o durante la circolazione su tracciati a fondo naturale, secondo una regolamentazione tecnica specifica, adottata dalle federazioni di riferimento.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. Lo Stato, mediante la disciplina della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada, intende contribuire a tutelare e conservare il territorio e a valorizzare il patrimonio ambientale.
(Definizioni di strade a fondo naturale
e di fuori strada)
1. In conformità a quanto previsto dallarticolo 2 e dallarticolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato: «codice della strada», e successive modificazioni, si definisce strada a fondo naturale ogni area di uso pubblico che sia di fatto destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali, quando tale area sia costituita da terreno naturale approntato per permettere la circolazione stessa o stabilmente modificatosi in dipendenza di essa, e non sia invece costituita da superfici artificiali levigate ed uniformi.
2. Le strade a fondo naturale, ai fini della presente legge, sono classificate in:
a) carrarecce o sterrate: strade a fondo naturale caratterizzate dalla predisposizione prevalentemente artificiale del loro tracciato aventi ampiezza media minima di due metri;
b) tratturi: strade di dimensioni e caratteristiche analoghe alle carrarecce, il cui tracciato sia il risultato non di una predisposizione artificiale ma del consolidato transito sul fondo naturale di veicoli o di animali;
c) mulattiere: strade a fondo naturale aventi ampiezza media tra 0,5 e 2 metri;
d) piste di esbosco e viali tagliafuoco: strade carrarecce o mulattiere a seconda delle dimensioni destinate al transito di servizio delle aree boschive;
e) sentieri: strade a fondo naturale aventi ampiezza media inferiore a 0,5 metri;
f) crossodromi: impianti fissi permanentemente adibiti alla circolazione di veicoli motorizzati in circuito a fondo naturale per motivi sportivi o ricreativi.
3. La larghezza della strada a fondo naturale è data dalla larghezza dellarea artificialmente predisposta per sopportare lo schiacciamento da parte dei pedoni, dei veicoli o degli animali in transito, o dalla larghezza media dellarea il cui fondo naturale sia stato stabilmente e naturalmente modificato dal ripetuto passaggio di pedoni, veicoli o animali. La larghezza della strada va valutata considerando la media della larghezza stessa in ragione di almeno cento metri di lunghezza della strada.
4. Ogni area del territorio nazionale non costituente strada anche a fondo naturale, o non costituente sua pertinenza, è definita «fuori strada».
(Tipologia della circolazione motorizzata su strade a fondo naturale o fuori strada)
1. La circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuori strada, di cui allarticolo 2, è definita in relazione agli scopi per cui essa è esercitata come segue:
a) circolazione per ragioni di servizio: è la circolazione effettuata nellesercizio delle loro funzioni dai membri delle Forze armate, dai membri delle forze di pubblica sicurezza, dagli addetti al pronto soccorso, alla vigilanza forestale, al servizio antincendio e dagli incaricati di pubblico servizio;
b) circolazione per ragioni di lavoro: è la circolazione effettuata con i mezzi meccanici impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, di sistemazione delle piste sciistiche, nelle opere idrauliche e forestali, nellapprontamento e nella manutenzione di strade, elettrodotti, gasdotti e servizi similari;
c) circolazione effettuata per comunicazione o per lesercizio di attività sportive o ricreative: è ogni altro tipo di circolazione.
2. La circolazione motorizzata su strade a fondo naturale per scopi ricreativi o sportivi è definita: escursionismo motorizzato.
3. La circolazione motorizzata fuori strada per scopi ricreativi o sportivi è definita: trial.
4. La circolazione motorizzata per scopi ricreativi o sportivi in circuiti a fondo naturale costituiti in impianti fissi è definita: cross.
(Circolazione su strade a fondo naturale)
1. La circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale è disciplinata dal codice della strada, ove applica bile, salvo quanto disposto dalla presente legge.
2. Fatta salva la circolazione per ragioni di servizio e di lavoro, nonché fatte salve le eccezioni e le deroghe previste nella presente legge, in via generale sono imposti i seguenti limiti alla circolazione dei mezzi motorizzati sulla strade a fondo naturale:
a) su carrarecce e tratturi non è ammesso il transito di veicoli il cui asse sia di lunghezza superiore al 70 per cento della larghezza media della strada o la cui massa limite calcolata ai sensi dellarticolo 62 del codice della strada, e successive modificazioni, sia superiore a tre tonnellate;
b) sulle mulattiere non è ammesso il transito di veicoli motorizzati diversi da ciclomotori e motocicli;
c) sui sentieri non è ammesso il transito di veicoli motorizzati, con esclusione dei motocicli e ciclomotori.
3. Non è comunque ammessa la circolazione di veicoli a motore il cui transito, avuto riguardo alla specifica condizione anche temporanea di ogni singola strada a fondo naturale, comporti alterazioni permanenti del fondo stradale. Il conducente ed il proprietario dei veicoli che dovessero provocare tali alterazioni sono solidalmente responsabili nei confronti degli enti proprietari della strada per il risarcimento del danno così procurato.
4. I veicoli circolanti devono comunque rispondere ad ogni prescrizione del codice della strada, ed in particolare la rumorosità dello scarico non può superare i limiti di omologazione del veicolo e i pneumatici devono essere omologati per la circolazione stradale.
(Ulteriori limiti alla circolazione
su strade a fondo naturale)
1. Le regioni sono abilitate ad imporre limitazioni anche di carattere generale alla circolazione dei veicoli motorizzati sulle strade a fondo naturale site nelle seguenti aree eventualmente insistenti sul loro territorio allentrata in vigore della presente legge:
a) parchi nazionali;
b) parchi regionali;
c) parchi urbani;
d) zone soggette a vincolo archeologico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Nelle aree di cui al comma 1 sono fatti salvi i divieti eventualmente già impartiti con atti aventi valore di legge regionale al momento della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli enti proprietari delle strade a fondo naturale sono abilitati ad imporre vincoli alla circolazione dei veicoli motorizzati sulle stesse secondo quanto previsto dallarticolo 6 del codice della strada, e successive modificazioni. A tal fine detti enti possono limitare la circolazione a determinate tipologie di veicoli, avuto riguardo alle capacità tecniche di sopportazione del traffico delle strade interessate.
4. In ogni caso il relativo provvedimento di limitazione di cui al comma 3 deve essere specificatamente motivato con riferimento alle caratteristiche oggettive della strada che si pongano in concreto contrasto con la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli motorizzati.
(Circolazione fuori strada)
1. La circolazione ed il parcheggio fuori strada su aree pubbliche di veicoli motorizzati è vietata, salvo che si tratti di circolazione per ragioni di lavoro o di servizio e salvo le ulteriori deroghe previste dalla presente legge.
2. La circolazione ed il parcheggio fuori strada su aree private di veicoli motorizzati è ammessa, se autorizzata dal detentore del fondo, ove dette aree non siano ricomprese in parchi, sia nazionali che regionali, riserve naturali, aree protette, sistemi di aree di interesse naturalistico e ambientalistico istituiti con leggi regionali e zone soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. La circolazione motorizzata negli impianti fissi è libera.
(Deroghe ai divieti di circolazione su strade a fondo naturale e fuori strada)
1. Il comune o le province, laddove siano interessati i territori di più comuni in esse ricompresi, possono individuare, previa verifica, anche a mezzo parere consultivo ai servizi per la difesa del suolo e ambiente della regione di appartenenza e al competente ispettorato ripartimentale forestale, di compatibilità con lequilibrio ambientale e con le esigenze di tutela del territorio secondo le vigenti norme, aree o percorsi in cui sia autorizzata stabilmente la circolazione sulle strade a fondo naturale e fuori strada anche oltre i limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6.
2. Le autorizzazioni concesse possono:
a) essere limitate solo ad alcune delle tipologie di strade a fondo naturale o essere condizionate secondo i criteri di cui allarticolo 5, comma 2, nonché contenere specifiche regolamentazioni della circolazione, ove si ravvisino motivate esigenze di tutela delle strade, del territorio o della generale fruibilità delle aree interessate;
b) essere limitate ai soli conducenti dotati di apposita tessera autorizzativa rilasciata annualmente dal comune di competenza, dietro il pagamento di un corrispettivo non superiore alle vigenti tasse di circolazione per i veicoli così condotti, avuto riguardo alla necessità di monitorare il numero dei conducenti al fine di valutare limpatto ambientale della circolazione motorizzata sulle aree in questione. In tale ipotesi il numero dei conducenti autorizzati può anche essere contingentato secondo apposito regolamento da approvarsi da parte del comune di competenza.
3. Sono fatte salve le preesistenti autorizzazioni alla circolazione su sentieri e fuori strada.
4. Ove ammessa, la circolazione fuori strada in aree soggette a pubblico passaggio è sottoposta alle norme del codice della strada.
5. Gli introiti provenienti dal rilascio delle tessere autorizzative dovranno essere impiegati a fini naturalistici ed ambientalistici sul territorio e sulle aree in cui è stata concessa la circolazione di cui al comma 1.
(Procedure)
1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni in deroga allarticolo 7, gli enti indicati possono agire di propria iniziativa o su istanza delle competenti federazioni sportive del comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o loro affiliati.
2. Listanza di cui al comma 1 può essere presentata in carta libera, con copia da inoltrarsi a cura dellente territoriale ricevente, al servizio per la difesa del suolo del comune territorialmente competente. Listanza deve contenere lindividuazione dei percorsi o delle aree su carta tecnica regionale avente rapporto 1:25.000, nonché relazione descrittiva degli stessi.
3. Ove, entro sessanta giorni dalla presentazione dellistanza di cui al comma 2, non sia emesso provvedimento di reiezione congruamente motivato in relazione alle finalità della presente legge, listanza si intende automaticamente accolta.
4. Le autorizzazioni concesse od ottenute sono revocabili con provvedimento congruamente motivato dallente che le ha emesse, anche su istanza di qualsiasi controinteressato o delle regioni, nel caso vengano meno le condizioni per le quali erano state concesse.
5. Le autorizzazioni concesse sono sottoposte ad un periodo sospensivo della loro efficacia di tre giorni dalla loro deliberazione, durante il quale estratto del provvedimento o dellistanza contenente la descrizione delle strade, dei percorsi e delle aree interessati, è affisso allalbo dei comuni interessati al provvedimento.
6. I comuni interessati di cui al comma 5 devono organizzare idonee forme di pubblicità del contenuto delle autorizzazioni e mettere a disposizione del pubblico estratto delle planimetrie in cui siano riportati le strade, i percorsi e le aree interessati dai provvedimenti.
7. Ove richiesti, e salvo il caso di indisponibilità di aree idonee, i comuni devono comunque provvedere entro trenta giorni allindicazione di percorsi o aree idonei alla circolazione sportiva e ricreativa su strade a fondo naturale o fuori strada.
(Segnaletica)
1. Gli enti territoriali impositori dei divieti alla circolazione sono obbligati ad apporre la relativa segnaletica stradale.
2. Le federazioni sportive del CONI interessate o i loro affiliati possono apporre apposita segnaletica verticale o appositi segnavia orizzontali per meglio indicare lo sviluppo delle strade a fondo naturale e delle altea aree su cui è ammessa la circolazione, previo accordo con il comune di pertinenza.
3. Il divieto di cui al comma 1 deve essere specificata mente motivato con riferimento alle caratteristiche oggettive della strada che si pongano in concreto contrasto con la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli motorizzati.
(Gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree private su cui è ammessa la circolazione di veicoli a motore)
1. Le gare e le manifestazioni comportanti circolazione di veicoli motorizzati su strade a fondo naturale o aree su cui la circolazione è ammessa, ai sensi della presente legge, sono soggette alle autorizzazioni di pubblica sicurezza previste dalle vigenti norme e devono garantire il rispetto dei limiti alla circolazione previsti dalla presente legge o emanati in forza di essa.
2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui allarticolo 9 del codice della strada, e successive modificazioni.
(Gare e manifestazioni su strade a fondo naturale o aree fuori strada soggette a divieti di circolazione)
1. Gli enti proprietari delle strade, acquisito il parere consultivo dei propri servizi per la difesa del suolo e del competente ispettorato ripartimentale forestale, possono autorizzare, per un periodo non superiore ai sei giorni per volta, la circolazione di veicoli a motore nellambito di gare o manifestazioni sulle strade a fondo naturale soggette a limiti di circolazione in forza degli articoli 4, 5 e 6.
2. Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui allarticolo 9 del codice della strada, e successive modificazioni.
3. Lautorizzazione di cui al presente articolo è subordinata alla stipula, da parte dei promotori della gara o della manifestazione, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dellarticolo 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
4. Il contratto di assicurazione di cui al comma 3 deve altresì coprire la responsabilità dellorganizzatore e degli altri obbligati per i danni comunque causati al territorio dalla circolazione di veicoli motorizzati connessa alla gara o alla manifestazione. I limiti di garanzia sono quelli previsti dalle vigenti norme.
(Impianti fissi)
1. Gli impianti fissi di nuova realizzazione non possono essere localizzati allinterno dei centri abitati e nelle aree protette come individuate allarticolo 5, comma 1. Le aree adibite alla circolazione di motocicli e ciclomotori da trial come definiti dallarticolo 2, comma 5, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 febbraio 2003 «Recepimento direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002» possono essere localizzate anche nei centri abitati.
2. Gli impianti fissi di nuova realizzazione non possono pregiudicare lassetto idrogeologico del territorio su cui sono localizzati e non possono avere emissioni, anche acustiche, intollerabili avuto riguardo alla destinazione, preesistente alla realizzazione degli impianti fissi stessi, dei fondi ad essi confinanti e al diritto alla salute degli abitanti.
3. Gli impianti fissi di nuova realizzazione dotati di infrastrutture murarie sono soggetti da parte del comune territorialmente competente a concessione edilizia per la loro realizzazione, nonché ad autorizzazione per lesercizio dellimpianto stesso.
4. Gli impianti fissi non dotati di infrastrutture murarie sono soggetti a semplice autorizzazione allesercizio da parte del comune territorialmente competente.
5. I comuni, valutati i requisiti di cui al comma 2, rilasciano lautorizzazione allesercizio dellimpianto fisso previa acquisizione, per gli impianti di nuova realizzazione, di parere consultivo del servizio per la difesa del suolo della regione territorialmente competente e sentiti i proprietari dei fondi confinanti con limpianto fisso, ed in ogni caso previa omologazione da parte delle competenti federazioni sportive del CONI.
6. Sono fatte salve le autorizzazioni degli impianti preesistenti allentrata in vigore della presente legge.
7. Ogni quattro anni i comuni devono verificare la permanenza delle condizioni di cui al comma 2 e, in caso del loro venire meno, revocare con provvedimento congruamente motivato la concessa autorizzazione allesercizio dellimpianto fisso.
(Vigilanza)
1. Sono incaricati di vigilare sullosservanza della presente legge gli organi di pubblica sicurezza, di polizia stradale, di polizia forestale, di polizia locale e i sindaci dei comuni. La vigilanza sullosservanza della presente legge può essere demandata a Guardie volontarie, individua bili da apposito tesserino e nominate dai singoli motoclub esistenti sul territorio, con compiti di sola segnalazione ai predetti organi di pubblica sicurezza.
2. Le funzioni relative allapplicazione delle sanzioni amministrative previste dallarticolo 14 sono attribuite alle province.
(Sanzioni)
1. Chiunque circoli con mezzi motorizzati in violazione dei divieti di circolazione segnalati ai sensi dellarticolo 9 è soggetto alla sanzione amministrativa di cui allarticolo 146, comma 2, del codice della strada, e successive modificazioni. In caso di emissioni sonore eccedenti il limite consentito o di uso di gomme non omologate per la circolazione stradale la sanzione è raddoppiata ed è previsto il fermo amministrativo del veicolo ai sensi dellarticolo 214 del codice della strada, e successive modificazioni.
2. Lorganizzazione e leffettuazione di gare su strade a fondo naturale o fuori strada senza le prescritte autorizzazioni è sanzionata ai sensi dellarticolo 9 del codice della strada, e successive modificazioni. La sanzione è raddoppiata se la gara ha comportato circolazione di veicoli motorizzati su strade, percorsi ed aree comunque interdette al tipo di circolazione motorizzata così realizzata.
3. Lesercizio di impianti fissi senza le prescritte autorizzazioni, o comunque lacquiescenza al loro uso da parte di terzi, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative connesse a tale illecito.
4. Se lesercizio abusivo di cui al comma 4 è effettuato in modo professionale a scopo di lucro, la sanzione è triplicata.
(Passaporto tecnico)
1. Possono essere dotati del passaporto tecnico le autovetture, i motoveicoli ed i ciclomotori immatricolati in conformità alle disposizioni del codice della strada. Ad essi sono apportate, nel rispetto dei regolamenti tecnici emanati dalle Federazioni sportive nazionali competenti, una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, idonee ad adattarli alla partecipazione alle competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dellarticolo 9 del codice della strada, sui percorsi di allenamento o ricreativo autorizzati dallamministrazione competente, anche a titolo permanente.
2. Il passaporto tecnico viene rilasciato dagli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione civile o dalle imprese di cui al comma 8 dellarticolo 80 del codice della strada, su richiesta e a spese dellinteressato, a seguito di verifica della conformità dei veicoli ai regolamenti tecnici di cui al comma 1.
3. Il passaporto tecnico attesta la conformità del mezzo allassetto di «veicolo da competizione su strada», o di «motoveicolo o ciclomotore adibito alla circolazione su sentieri e mulattiere o fuori strada». In esso sono annotati i dati del veicolo e del proprietario, compresi i suoi estremi di iscrizione alla Federazione sportiva nazionale. Alle autovetture, motoveicoli e ciclomotori in assetto da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui allarticolo 78 del codice della strada.
4. Le autovetture, motoveicoli e ciclomotori in assetto da competizione su strada possono circolare solo in occasione dello svolgimento di competizioni sportive autorizzate ai sensi dellarticolo 9 del codice della strada o, al di fuori delle competizioni sportive, su specifici percorsi di allenamento o ricreativo autorizzati dallamministrazione competente anche a titolo permanente. Lautorizzazione alla circolazione si estende su tutto il percorso, compresi i percorsi di servizio strettamente connessi alle operazioni preliminari e finali, e per lintera durata della competizione o dellallenamento, secondo quanto previsto dai regolamenti particolari approvati dalla Federazione sportiva nazionale competente. I motoveicoli e ciclomotori adibiti alla circolazione su sentieri e mulattiere o fuori strada possono circolare su specifici percorsi di allenamento o ricreativo, autorizzati dallamministrazione competente anche a titolo permanente, o su sentieri, mulattiere e fuori strada ove la circolazione sia prevista ai sensi della presente legge.
5. Autovetture, motocicli e ciclomotori dotati di passaporto tecnico, in assetto da competizione su strada, esclusivamente durante la gara, possono esibire, in sostituzione della targa, un pannello recante le indicazioni della targa originaria. I motoveicoli e ciclomotori adibiti alla circolazione su sentieri e mulattiere o fuori strada possono esibire, in sostituzione della targa, un pannello recante le indicazioni della targa originaria durante la circolazione su specifici percorsi di allenamento o ricreativo, autorizzati dallamministrazione competente anche a titolo permanente, o su sentieri, mulattiere e fuori strada ove la circolazione sia prevista ai sensi della presente legge.
6. Alle autovetture, motoveicoli e ciclomotori in assetto da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui allarticolo 80 del codice della strada.