Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1067

Art. 7.

(Gestione dei rischi clinici)

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il coordinamento della Conferenza Stato-Regioni, assicurano l’attivazione presso ogni struttura sanitaria pubblica o privata di un sistema per la gestione dei rischi clinici per la sicurezza dei pazienti, incluso il rischio di infezioni nosocomiali, tramite la costituzione, ove non ancora esistente, di una unità operativa specificamente dedicata a tale scopo, definendone le modalità di costituzione, di funzionamento, nonché i criteri di adeguamento delle unità eventualmente già esistenti.

    2. Alle unità operative costituite presso le aziende sanitarie locali sono affidati compiti di controllo e coordinamento dell’attività svolta nelle strutture di propria competenza.
    3. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è costituito l’Ispettorato per il controllo e coordinamento della gestione dei rischi clinici, con il compito di garantire sul territorio nazionale uniformità nell’individuazione e nell’attuazione di idonee misure di tutela dei pazienti.
    4. I singoli eventi del rischio clinico e di dati successivamente elaborati sono trattati in forma completamente anonima.