Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1067

Art. 4.

(Obbligo a contrarre)

    1. Le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel territorio della Repubblica, che intendano stipulare contratti di assicurazione della responsabilità civile per danni derivanti da attività sanitaria, devono rendere dichiarazione di disponibilità al Ministero dello sviluppo economico entro il 31 gennaio di ogni anno, indicando i rischi per i quali offrono copertura, le condizioni di contratto e le tariffe praticate, nel rispetto dei massimali minimi stabiliti annualmente dallo stesso Ministero, su proposta dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

    2. Le imprese assicurative che abbiano reso la dichiarazione di cui al comma 1 sono tenute ad accettare le proposte che vengano loro presentate per l’assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge.