Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1067

Art. 2.

(Responsabilità per danni
da attività sanitaria)

    1. Le aziende ospedaliere e universitarie, le aziende sanitarie locali, i policlinici universitari a gestione diretta, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e le strutture sanitarie private sono responsabili dei danni arrecati ai pazienti, o da questi comunque subìti nel corso dell’erogazione dei servizi sanitari, a meno che non dimostrino di avere adottato tutte le misure idonee ad evitarli.

    2. La responsabilità di cui al comma 1 riguarda tutte le prestazioni di diagnosi, cura e prevenzione, comprese quelle relative alle attività libero-professionali intramurarie, e le attività di carattere tecnico o amministrativo-funzionale coordinate con le predette prestazioni.