Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1067

Art. 15.

(Banca dati nazionale)

    1. Ai fini di cui all’articolo 1, è istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la banca dati nazionale per la raccolta, l’organizzazione, la conservazione e l’utilizzo dei dati relativi alla pratica ospedaliera relativa alla degenza e alle cure di ciascun paziente, provenienti da tutte le strutture presenti sul territorio nazionale.

    2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i tempi, le procedure e le modalità per la raccolta, l’organizzazione, la conservazione e l’utilizzo dei dati di cui al comma 1.