Legislatura 16ª - Disegno di legge N. 1067

Art. 11.

(Albo degli arbitri
e dei consulenti tecnici d’ufficio)

    1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituiscono l’albo degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio per le vertenze riguardanti la responsabilità per danni da attività sanitaria, di seguito denominato «albo».

    2. Ogni regione e provincia autonoma stabilisce le modalità per la costituzione e l’aggiornamento dell’albo, secondo criteri che garantiscono un’idonea e qualificata rappresentanza di esperti di tutte le specializzazioni mediche e delle professioni sanitarie non mediche, anche con il coinvolgimento delle relative società scientifiche.
    3. Nei giudizi ordinari, la scelta del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’articolo 61 del codice di procedura civile, viene effettuata di preferenza tra gli iscritti all’albo della regione o della provincia autonoma competenti per territorio. L’affidamento dell’incarico a persona iscritta nell’albo di regione o provincia autonoma diverse è adottato con provvedimento adeguatamente motivato.