Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 1820
Azioni disponibili
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge persegue lobiettivo di monitorare la qualità del sistema sanitario nazionale, attraverso lo scambio di informazioni tra tutte le strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale, ai fini della prevenzione e della riduzione degli errori che si verificano nelle strutture sanitarie pubbliche e private derivanti dalla malpratica sanitaria ed ai fini della tutela dei diritti del paziente.
(Banca dati nazionale)
1. Ai fini di cui allarticolo 1, è istituita presso il Ministero della salute la banca dati nazionale per la raccolta, lorganizzazione, la conservazione e lutilizzo dei dati relativi alla pratica ospedaliera relativa alla degenza e alle cure di ciascun paziente, provenienti da tutte le strutture presenti sul territorio nazionale.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i tempi, le procedure e le modalità per la raccolta, lorganizzazione, la conservazione e lutilizzo dei dati di cui al comma 1.
(Compilazione informatica
delle cartelle cliniche)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna struttura sanitaria presente sul territorio nazionale provvede allo sviluppo di un prototipo di cartella clinica digitale multimediale che consenta la condivisione delle informazioni cliniche a più livelli tra ospedale e territorio, adottando allo scopo tecnologie innovative di sistema e di rete, nonché alla realizzazione di un sistema integrato per la gestione informatizzata delle tradizionali cartelle cliniche cartacee e la successiva loro archiviazione, al fine di renderne rapide ed efficienti la consultazione e la duplicazione.
2. Il sistema integrato per la gestione informatizzata di cui al comma 1 contiene:
a) le informazioni relative a ciascun ricovero di ogni paziente, prevedendo livelli di accesso differenziati per la consultazione e la stampa delle cartelle in modo da garantire la riservatezza delle informazioni contenute nel database e controllare leffettivo utilizzo del sistema;
b) il profilo del paziente proveniente dal medico di base, le visite effettuate presso gli ambulatori, le visite specialistiche ed i controlli presso i laboratori di analisi.
3. Il sistema integrato di cui ai commi 1 e 2 può gestire le cartelle provenienti anche da altri ospedali, al fine di consentire:
a) lidentificazione, in ogni momento e in modo non ambiguo, del dato sanitario, sia allinterno della struttura che nella trasmissione verso lesterno;
b) la conoscenza della situazione clinica del paziente attraverso la messa in rete delle informazioni consultabili, in caso di necessità, da ogni struttura sanitaria.
(Ripresa degli interventi chirurgici)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo per tutte le strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale di effettuare riprese audiovisive degli interventi chirurgici.
2. Ai sensi di quanto stabilito dallarticolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le strutture di cui al comma 1 sono tenute a fornire o a consentire la visione allinteressato, o a soggetto da questi delegato, di una copia della ripresa audiovisiva del proprio intervento chirurgico.
(Monitoraggio della qualità delle prestazioni socio-sanitarie e dei decessi)
1. Le autorità sanitarie nazionali e regionali provvedono, nellambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, a promuovere programmi per garantire un corretto monitoraggio, attraverso lanalisi delle cartelle cliniche, della qualità delle prestazioni socio-sanitarie erogate nella fase acuta delle patologie, nei decessi e negli eventi avversi allinterno di tutte le strutture sanitarie presenti sul territorio nazionale, al fine di individuare le cause determinanti e i fattori contribuenti allevento ed alla vulnerabilità insiti nel sistema, al fine di attuare un piano correttivo di prevenzione.
2. I programmi di cui al comma 1 prevedono:
a) unanalisi delle informazioni disponibili e delle possibilità di un loro utilizzo nella valutazione del rischio e dei suoi fattori determinanti legati ai processi di cura;
b) lo sviluppo di un sistema di monitoraggio degli eventi sfavorevoli, attraverso un adeguato set di indicatori;
c) lo sviluppo di un sistema di monitoraggio delle componenti critiche nei processi di cura e della manutenzione delle apparecchiature biomedicali;
d) lattivazione di sportelli di segnalazione spontanea tutelata.
(Copertura finanziaria)
1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.