Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 1220
Azioni disponibili
Art. 1.
1. Allarticolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di proceduta penale, di cui al del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dellimputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Quando lazione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, linformazione è inviata allautorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater.»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il pubblico ministero invia linformazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, linformazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede allinvio della comunicazione di cui allarticolo 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un Vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un Ordinario di luogo equiparato a un Vescovo diocesano, abate di una abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge lufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia linformazione al Cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente ad un Istituto di vita consacrata o ad una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia linformazione allOrdinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente.»;
d) il comma 3-bis è abrogato.