Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 1220

SENATO DELLA REPUBBLICA

      ———– XV LEGISLATURA ———–

    

N. 1220
 
 


DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia

(MASTELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2006

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Modifiche all’articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, a seguito dell’intesa tecnica tra l’Italia e la Santa Sede in materia di comunicazioni relative a procedimenti penali nei confronti di ecclesiastici

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Onorevoli Senatori. – Il punto 2, lettera b), del Protocollo addizionale all’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici, ma non specifica né le varie «categorie» di ecclesiastici, né le autorità della Chiesa alle quali concretamente debba essere inviata l’informazione; si è reso, pertanto, necessario procedere ad una Intesa interpretativa tra le Parti contraenti, ai sensi dell’articolo 14 del citato Accordo del 1984, che desse effettiva attuazione alla disposizione concordataria.

    Con Scambio di Note del 1º e del 24 settembre 1998, l’Italia e la Santa Sede hanno affidato ad una Commissione paritetica da esse istituita la predisposizione del testo dell’Intesa stessa, i cui lavori sono terminati il 10 luglio 2006 con l’approvazione del seguente documento conclusivo:

    «1. Nel caso di procedimento penale nei confronti di ecclesiastici, quando all’ecclesiastico indagato o al suo difensore venga comunicata la pendenza del procedimento, ovvero quando l’ecclesiastico venga arrestato o fermato, ovvero quando sia applicato nei suoi confronti un provvedimento limitativo della libertà personale e, in ogni caso, quando sia esercitata l’azione penale, il Pubblico ministero informa l’autorità ecclesiastica competente specificata nei successivi paragrafi 2 e 3, segnalando gli articoli di legge che si assumono violati, la data e il luogo del fatto.

    2. Quando la persona indagata è un Vescovo – diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito – o un Ordinario di luogo equiparato a un Vescovo diocesano abate di una abbazia territoriale o sacerdote che, sede vacante, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi – l’autorità ecclesiastica competente alla quale il Pubblico ministero invia la comunicazione è la Santa Sede, e per essa il Cardinale Segretario di Stato.
    3. Quando la persona indagata é un sacerdote, sia secolare sia appartenente ad un Istituto di vita consacrata o una società di vita apostolica, l’autorità ecclesiastica competente alla quale il Pubblico ministero invia la comunicazione è l’Ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la Procura della Repubblica. Resta inteso che questo Ordinario provvederà sollecitamente a trasmettere la medesima comunicazione all’Ordinario proprio del sacerdote a norma dell’ordinamento canonico quando il sacerdote non sia incardinato nella sua diocesi o non sia sacerdote secolare».

    Lo schema di Intesa in questione è stato, poi, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 luglio 2006, ed è stato, quindi, recepito da entrambe le parti con lo Scambio di Lettere del 26 luglio tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede, costituendo appunto un’Intesa tecnica interpretativa ed esecutiva tra le Parti contraenti dell’Accordo del 1984.

    Con il presente disegno di legge si intende, pertanto, adeguare l’attuale articolo 129, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al contenuto dell’Intesa suddetta.
    L’articolo in questione, infatti, attualmente prevede che «Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’Ordinario della diocesi a cui appartiene l’imputato»; con le modifiche apportate dal presente disegno di legge viene in primo luogo precisato (comma 1, lettera c), capoverso 2-ter) che, nel caso di procedimenti penali pendenti nei confronti di Vescovi ed equiparati, l’autorità ecclesiastica alla quale inviare l’informazione è la Santa Sede, in persona del Cardinale Segretario di Stato. Nel caso, invece, di sacerdoti secolari o appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica (comma 1, lettera c), capoverso 2-quater) l’informazione dovrà essere inviata all’Ordinario diocesano nella cui circoscrizione abbia sede la Procura della Repubblica. Secondo il dettato dell’Intesa, poi, sarà cura di quest’ultimo trasmettere la comunicazione all’Ordinario proprio del sacerdote, non potendo essere l’autorità giudiziaria a conoscenza dell’incardinazione dei sacerdoti eventualmente indagati.
    Sempre in esecuzione dell’Intesa (v. § 1 del documento conclusivo) viene introdotto l’obbligo di fornire l’informazione in questione anche per il caso in cui l’ecclesiastico o il religioso venga arrestato, fermato o fatto oggetto di una misura cautelare personale, nonché quando venga effettuata nei confronti del predetto l’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice di procedura penale (comma 1, lettera c), capoverso 2-bis); il momento in cui, difatti, «all’ecclesiastico indagato o al suo difensore viene comunicata la pendenza del procedimento» coincide con quello dell’invio della predetta comunicazione da parte del pubblico ministero procedente.
    È stato, infine, precisato il contenuto dell’informazione in questione con riferimento, per ragioni di uniformità del linguaggio normativo, a tutte le categorie oggetto della norma in parola (la quale si applica, infatti, anche ai dipendenti dello stato o di altro ente pubblico); la stessa dovrà avere, pertanto, sempre ad oggetto gli articoli di legge che si assumono violati, la data ed il luogo del fatto (comma 1, lettera a).
    Da ultimo, si è proceduto (comma 1, lettera c), capoverso 2-bis) alla catalogazione di tutti i casi di informazione diversi da quelli relativi all’esercizio dell’azione penale in un apposito comma, il 2-bis, con contestuale abrogazione del previgente comma 3-bis dell’articolo 129 (comma 1, lettera d)) in parte ad esso sovrapponibile.

 

Analisi Tecnico-Normativa

1.  Aspetti tecnico-normativi:

a)  Necessità dell’intervento normativo

        L’intervento normativo proposto intende adeguare l’attuale articolo 129, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al contenuto dell’Intesa tra Stato e Chiesa cattolica intervenuta in data 26 luglio 2006 in tema di informazioni da rendere all’autorità ecclesiastica nel caso di procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici.

b)  Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti

        Il disegno di legge incide sull’attuale legislazione modificando i commi 1 e 2 del predetto articolo 129 delle norme di cui al citato decreto legislativo n. 271 del 1989 ed abrogando il comma 3-bis del medesimo articolo, allo scopo di indicare in maniera puntuale le autorità ecclesiastiche alle quali di volta in volta dovranno essere indirizzate le comunicazioni in questione, nonché precisare, con riferimento a tutti i soggetti interessati dall’informazione di cui trattasi, il contenuto della comunicazione resa da parte dell’autorità giudiziaria.

c)  Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario

        Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

d)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

        Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa dello Stato.

e)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

        Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

f)  Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

        Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

2.  Elementi di drafting e linguaggio normativo

a)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

        L’intervento non introduce nuove definizioni normative.

b)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

        I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

c)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

        Le modifiche alla legislazione vigente sono state introdotte con la tecnica della novella legislativa.

d)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

        L’intervento normativo comporta l’abrogazione del comma 3-bis dell’articolo 129 delle norme di cui al citato decreto legislativo n. 271 del 1989, ma il contenuto dello stesso, per ragioni di chiarezza espositiva, è stato riprodotto all’interno del comma 2-bis, unificando la collocazione sistematica della relativa disciplina.

 

Analisi dell’impatto della Regolamentazione (AIR)

a)  Ambito dell’intervento, con particolare riguardo all’individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

        L’intervento coinvolge esclusivamente gli Uffici della Procura della Repubblica, sui quali incombe l’onere – già previsto dalla previgente normativa – di comunicare la pendenza dei procedimenti relativi ad ecclesiastici; gli stessi saranno facilitati nello svolgimento del compito in questione dalla diretta individuazione normativa – di nuova introduzione – delle autorità alle quali indirizzare l’informazione.
b)  Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

        Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell’analisi tecnico-normativa (punto 1, lettera a)).

c)  Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

        Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell’analisi tecnico-normativa (punto 1, lettera a)).

d)  Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

        La novella non introduce nuovi obblighi a carico delle procure e, pertanto, il suo impatto sulle attività svolte dagli uffici in parola è esclusivamente valutabile in termini di accelerazione delle relative pratiche.

e)  Aree di criticità.

        Non si riscontrano aspetti di criticità nel testo normativo proposto.

f)  Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

        Le modifiche proposte costituiscono l’unico mezzo utilizzabile per raggiungere il risultato prefissato.

g)  Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

        Il disegno di legge è l’unico strumento tecnico-normativo possibile tenuto conto della materia, riservata alla legge, oggetto dell’intervento; il ricorso alla decretazione d’urgenza non costituisce una alternativa validamente praticabile stante la carenza dei requisiti di necessità ed urgenza che contraddistinguono l’oggetto della novella.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. All’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di proceduta penale, di cui al del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «dell’imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;

        b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater.»;
        c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
    «2-bis. Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio della comunicazione di cui all’articolo 369 del codice.

    2-ter. Quando risulta indagato o imputato un Vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un Ordinario di luogo equiparato a un Vescovo diocesano, abate di una abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al Cardinale Segretario di Stato.
    2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente ad un Istituto di vita consacrata o ad una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’Ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente.»;

        d) il comma 3-bis è abrogato.