Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 895
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Onorevoli Senatori. Nel 1700 uno dei più importanti illuministi, litaliano Pietro Verri, con il suo testo fondamentale «Osservazioni sulla tortura», si associava al coro di grandi pensatori che in ogni epoca hanno manifestato la propria disapprovazione per luso di questa pratica, denunciandone le atrocità e linutilità, giacché il dolore etiam innocentes cogit mentiri.
Dobbiamo attendere ben due secoli perché la protesta sociale cominci a tradursi in precetti normativi: il problema della tutela dei diritti delluomo è stato infatti affrontato a livello giuridico soltanto nel secondo Novecento, allindomani dellultimo conflitto mondiale, che, con il suo triste portato di degradazione e misconoscimento di tutti i valori della persona, costituì la spinta ultima per il legislatore a dare ampio spazio alla tutela dei diritti inviolabili dellindividuo.
Con il tempo si è sviluppata una vasta normativa, nazionale e sovranazionale, che mira al riconoscimento e alla protezione di tali diritti a vari livelli, costituzionale, civile e penale, ogniqualvolta essi emergano e simpongano nella coscienza sociale.
Grazie a questa evoluzione sociale e giurisprudenziale prima, legislativa poi, oggi la tortura è considerata crimine contro lumanità dal diritto internazionale: è del 10 dicembre 1984 la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, ratificata dallItalia ai sensi della legge 3 novembre 1988, n. 498. Da essa si ricava una compiuta nozione di tortura, definita, allarticolo 1, come «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito».
Tra gli impegni assunti con la stipula della Convenzione, figura anche quello, previsto dallarticolo 2, che obbliga ogni Stato parte ad adottare misure legislative idonee ad impedire che atti di tortura siano commessi in qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.
Orbene, sia il Comitato contro la tortura istituito dalla Convenzione stessa allarticolo 17 allo scopo di verificare lottemperanza, da parte degli Stati firmatari, agli impegni sottoscritti, sia le più importanti associazioni umanitarie, hanno più volte richiamato lItalia al pieno rispetto degli obblighi assunti: aver ratificato la Convenzione contro la tortura non è sufficiente se, poi, non si provvede ad introdurre nel sistema penale una previsione specifica intesa alla repressione di condotte riconducibili alla nozione di «tortura».
Il presente disegno di legge introduce nel codice penale una nuova ipotesi di reato, che consentirà, per il futuro, di punire autonomamente (prescindendo, cioè, dalla copertura oggi offerta da vari reati quali lesioni, percosse, minaccia, violenza privata, aggravati nel caso autore sia un pubblico ufficiale o per la particolare crudeltà ovvero per altre eventuali aggravanti di carattere generale) ogni possibile azione coercitiva esercitata con sistemi indegni di un moderno Stato di diritto.
Ciò al fine di dimostrare, in modo più esplicito e mediante una fattispecie delittuosa che non sia frutto dellapplicazione di altre norme aggravate, lorientamento chiaro dello Stato italiano. È un segnale forte nel percorso di civiltà e ci si augura possa divenire elemento caratterizzante di tutti gli Stati, vero e proprio spartiacque tra la vera civiltà ed il progresso da una parte e la barbarie dallaltra.