Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 895
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1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime del reato di tortura per assicurare una equa riparazione, una volta accertata la sussistenza del fatto in sede giudiziaria. È fatto salvo il diritto della persona offesa ad agire nei confronti dellautore del reato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
2. In caso di morte della vittima, derivante dallatto di tortura, gli eredi subentrano a questultima nel diritto a ricevere la equa riparazione.
3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una apposita commissione che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1 e di valutare e liquidare alle vittime di tortura o ai loro eredi la equa riparazione del reato di cui ai commi 1 e 2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.