Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 895

Art. 2.

    1. Il cittadino straniero che si trovi sul territorio dello Stato e che sia sottoposto a procedimento o condannato per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale riconosciuto è estradato su richiesta dell’autorità giudiziaria straniera o internazionale procedente.