Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 895

Art. 1.

    1. Dopo l’articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

    «Art. 593-bis. - (Tortura) – Il pubblico ufficiale che nell’esercizio delle sue funzioni cagiona lesioni o comunque sofferenze psichiche o fisiche ad una persona, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su altri, o per ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

    La pena è aumentata se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione grave o gravissima».