Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 895

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Dopo l’articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

    «Art. 593-bis. - (Tortura) – Il pubblico ufficiale che nell’esercizio delle sue funzioni cagiona lesioni o comunque sofferenze psichiche o fisiche ad una persona, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su altri, o per ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

    La pena è aumentata se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione grave o gravissima».

Art. 2.

    1. Il cittadino straniero che si trovi sul territorio dello Stato e che sia sottoposto a procedimento o condannato per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale riconosciuto è estradato su richiesta dell’autorità giudiziaria straniera o internazionale procedente.

Art. 3.

    1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime del reato di tortura per assicurare una equa riparazione, una volta accertata la sussistenza del fatto in sede giudiziaria. È fatto salvo il diritto della persona offesa ad agire nei confronti dell’autore del reato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

    2. In caso di morte della vittima, derivante dall’atto di tortura, gli eredi subentrano a quest’ultima nel diritto a ricevere la equa riparazione.
    3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una apposita commissione che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1 e di valutare e liquidare alle vittime di tortura o ai loro eredi la equa riparazione del reato di cui ai commi 1 e 2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.