Legislatura 15ª - Disegno di legge N. 11

Onorevoli Senatori. – La normativa proposta intende riordinare il settore della circolazione con mezzi motorizzati su strade a fondo naturale e fuori strada.

    Tale settore, pur interessando un numero limitato di utenti, è caratterizzato da estrema complessità tecnica e da problemi irrisolti da decenni.
    In particolare i motivi che sollecitano un intervento legislativo sono i seguenti:

        a) insufficienza della esistente legislazione regionale vincolistica, che, prescindendo da una esatta definizione di circolazione fuoristrada, spesso adotta a proprio presupposto concettualizzazioni potenzialmente configgenti con i principi in tema di strade a fondo naturale accolti dal vigente codice della strada (il quale, rappresentando la normativa statuale di riferimento in materia non delegata alle regioni, costituisce legislazione primaria non derogabile: vedasi la sentenza della Corte di cassazione n. 2479 del 21 febbraio 2002, che ha chiarito come le normative regionali non possano regolare in via generale la circolazione motorizzata su strade, sentieri e tratturi);

        b) elevato contenzioso in ordine alla concreta applicazione della esistente normativa regionale (l’imprecisa definizione di circolazione fuoristrada contenuta in dette norme rende opinabili molti verbali di accertamento di violazioni amministrative elevati a fronte di presunte illegittime circolazioni motorizzate negli indicati ambiti);
        c) necessità di individuare sul piano nazionale strumenti atti a permettere la difesa del territorio e dell’ambiente, nella più vasta accezione di tali termini, da eventuali usi impropri od eccessivi dei mezzi motorizzati su strade a fondo naturale o fuori strada;
        d) opportunità di garantire un disciplinato svolgimento della circolazione su strade a fondo naturale e fuori strada effettuata per fini sportivi e ricreativi. Da un lato, infatti, appare degna di tutela l’attività sportiva comunemente denominata «fuori strada», che da sempre è riconosciuta, promossa e tutelata nell’ambito delle competenti federazioni sportive del comitato olimpico nazionale italiano e che ancora di recente ha portato all’Italia lusinghieri riconoscimenti in campo internazionale. Dall’altro occorre ovviare ad una illegalità di comportamenti diffusa creatasi in certe zone a cagione di una legislazione regionale eccessivamente vincolistica. Correlativamente esiste l’esigenza di semplificare le procedure di rilascio di permessi particolari di circolazione per fini sportivi e ricreativi, non essendo realistico imporre sia ai privati che agli enti territoriali eccessivi oneri burocratici per l’identificazione e la certificazione dei percorsi;
        e) necessità della contemporanea individuazione di strumenti atti a permettere la corretta allocazione delle esistenti risorse viarie tra i vari ambiti di possibile utilizzazione;
        f) necessità di rispettare le prerogative degli enti territoriali minori in tema di viabilità, essendo evidente che solo le comunità che vivono sul territorio possono compiutamente valutare gli effetti pratici di un più o meno intenso utilizzo della viabilità a fondo naturale insistente sul proprio territorio;
        g) necessità di recuperare e salvaguardare un patrimonio di strade a fondo naturale, oggi a rischio di depauperamento anche per disuso per la difficoltà di individuare legittimi ambiti di utilizzo.

    Il presente disegno di legge consta di 14 articoli ed è strutturato secondo la seguente articolazione.

Finalità

    Le finalità indicate sono coerenti con quelle riportate più ampiamente in premessa. È da rimarcare che la tutela del patrimonio ambientale è indicata come finalità prevalente e sopraordinata alle altre.

Definizioni

    La ricerca di una più attenta definizione dei concetti atti a descrivere il fenomeno della circolazione fuori strada in senso lato rappresenta la base per offrire una regolamentazione capace di dare conto di tutte le esigenze indicate in premessa.

    Per le strade a fondo naturale quali sentieri, mulattiere, tratturi e carrarecce, vengono quindi proposte definizioni coerenti con il vigente codice della strada. In particolare per distinguere tra di loro dette tipologie di strada viene adottato un criterio dimensionale oggettivo basato sulla loro larghezza (criterio che, pur nella difficoltà di verifica, rappresenta comunque lo strumento meno opinabile per dar conto della differenziazione tra i tipi di strade in questione).
    È parso inoltre opportuno offrire definizioni anche per i tipi di circolazione motorizzata a seconda degli scopi da questa perseguiti. Tale differenziazione è utile al fine di dare conto della specificità della circolazione per fini sportivi e ricreativi.

Circolazione su strade a fondo naturale

    Punto di partenza della proposta normativa è quindi quello di determinare la compatibilità tecnica in senso generale della circolazione di determinate categorie di veicoli sulle aree in questione.

    Avuto riguardo alle dimensioni, ai pesi e alle potenze espresse dai vari tipi di veicoli, nonchè alle dimensioni dei vari tipi di strade e alla resistenza dei loro fondi, è perciò parso razionale considerare che su strade delle dimensioni di carrarecce non potesse comunque essere ammessa la circolazione di veicoli aventi peso e carreggiata superiore a un determinato limite, che su strade delle dimensioni delle mulattiere non potesse essere ammessa la circolazione di veicoli aventi dimensione superiore a quella dei motocicli, e che su sentieri e fuori strada non potesse essere ammessa in via generale la circolazione di veicoli motorizzati.
    Su tali premesse minimali si è innestata quindi la previsione della possibilità di imposizione di ulteriori vincoli per la realizzazione delle finalità di tutela dell’ambiente e del territorio richiamate in premessa.
    In particolare alle regioni è riconosciuta la facoltà di interdire in via generale, in tutto o in parte, la circolazione motorizzata sulle strade a fondo naturale insistenti su aree già soggette a determinati vincoli per ragioni di tutela ambientale.
    È poi riconosciuta ampia autonomia per gli enti territoriali minori proprietari di strade a fondo naturale di imporre ulteriori vincoli specifici alla circolazione sulle strade di loro competenza, sia per ragioni di tutela ambientale che per ragioni di tutela o miglior allocazione del patrimonio viario stesso. Tali vincoli possono essere adottati con ampio grado di flessibilità, e quindi con possibilità di adattarli secondo le esigenze, sia a determinati tipi di veicoli che a determinate periodizzazioni.
    Di rilievo è la previsione di una norma di «chiusura» del sistema, che vieta ogni circolazione motorizzata che procuri alterazioni funzionali e permanenti alla strada a fondo naturale interessata, facendo responsabile l’utente per i relativi danni.
    Per quanto possa occorrere è ribadita comunque l’applicabilità delle norme del codice della strada anche sulle strade a fondo naturale (con particolare riferimento al controllo delle emissioni sonore e all’omologazione dei pneumatici).

Circolazione fuori strada

    La circolazione fuori strada, ossia fuori da ogni strada anche a fondo naturale, è in via generale vietata, salvo che per i fondi privati che non insistano su aree vincolate.

Deroghe

    Provveduto alla indicata esigenza di carattere primario di tutela dei beni ambientali e del patrimonio viario, la normativa indica poi gli strumenti per la tutela dell’attività sportiva e ricreativa anche tramite una deroga rispetto ai limiti imposti in via generale.

    Gli enti territoriali minori (che più sono in grado di valutarne gli effetti sul territorio) sono infatti abilitati ad autorizzare la circolazione motorizzata su strade a fondo naturale ed aree fuori strada nei casi in cui questa sarebbe altrimenti interdetta.
    A tutela delle esigenze degli utenti della circolazione sportiva e ricreativa è previsto l’obbligo per gli enti territoriali minori di individuare, ove richiesti ed ove sussistano le condizioni di praticabilità, un ambito minimo per l’espletamento di detta attività.
    I permessi rilasciabili sono flessibili ed adattabili alle esigenze concrete che si dovessero verificare. In particolare è prevista la possibilità della istituzione di tesserini abilitativi alla circolazione su percorsi altrimenti interdetti per dare modo di monitorare l’intensità di utilizzo degli stessi ed eventualmente contingentare le abilitazioni (in considerazione del fatto che l’impatto ambientale si realizza in funzione della frequenza dei transiti).

Gare e manifestazioni

    Data la particolare intensità di sfruttamento del territorio connessa allo svolgimento di gare e manifestazioni, sono stati previsti sia un limite agli ambiti in cui dette attività sono autorizzabili (escluse comunque le aree a maggior tutela ambientale) sia, in certi casi, un limite al numero delle utilizzazioni delle medesime aree nel corso dell’anno.

    In ogni caso è imposto all’organizzatore il reperimento di idonea copertura assicurativa a fronte dei rischi di danno per il patrimonio viario utilizzato.

Impianti fissi

    Per gli impianti fissi, inoltre, è stato previsto un regime di autorizzazioni per il loro esercizio, comportante la verifica annuale delle condizioni di tollerabilità dell’impatto ambientale e delle immissioni anche sonore provocate.

    Le procedure per autorizzare l’esercizio di detti impianti sono semplificate, dato che questi rappresentano strumenti privilegiati per dirottare in ambiti più sicuri e di minor impatto ambientale le comunque presenti e legittime esigenze di circolazione fuori strada per ragioni ricreative.

Sanzioni

    Per ragioni di uniformizzazione, la sanzione per transito illegittimo su percorsi fuori strada o su strade a fondo naturale è parametrata alla sanzione prevista dal codice della strada per il divieto di transito.