Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897
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Onorevoli Senatori. Con decreto del Ministero della giustizia del 23 novembre 2001, successivamente modificato ed integrato, è stata istituita una Commissione di studio per la riforma del codice penale.
Il risultato di quello studio porta oggi a presentare un disegno di legge di depenalizzazione che, come prima tappa del progetto di riforma del codice penale e delle sue leggi collegate, elaborato per volere del Ministero della giustizia nel corso di questa legislatura, prevede un primo incisivo intervento normativo finalizzato alla depenalizzazione di alcune leggi speciali collegate al codice penale.
Non sono, in verità, le uniche leggi speciali meritevoli di depenalizzazione individuate dalla Commissione di studio, ma linnegabile necessità ed opportunità di articolare un disegno di legge il cui esame potesse risultare il più agevole possibile, anche in termini di visione ed analisi dei contenuti, ha suggerito la suddivisione di questo nuovo intervento di depenalizzazione in più fasi.
La prima fase è destinata ad operare un intervento di depenalizzazione su leggi speciali sostanzialmente incidenti sul commercio, sulla circolazione di idee, sulledilizia, sul diritto dautore, sulle elezioni.
La seconda fase è destinata ad incidere direttamente sul codice penale e su altre residuali leggi speciali ad esso collegate ed anchesse meritevoli di un intervento di depenalizzazione.
Tale nuovo progetto di depenalizzazione di cui il presente disegno di legge costituisce la prima attuazione si inserisce, dunque, nel più ampio quadro di riforma del codice penale ed, in generale, del sistema sanzionatorio penale ed ha come finalità quella di perseguire lobiettivo di ricondurre il nostro ordinamento giuridico ai princìpi della sussidiarietà e dellextrema ratio del diritto penale, nonchè ai princìpi della certezza e della tassatività delle fattispecie penali e delle relative sanzioni, oggi minati tali princìpi dalla proliferazione e frammentazione di norme incriminatrici penali speciali e delle conseguenti previsioni sanzionatorie.
Per perseguire tali obiettivi, unico valido, perchè senzaltro efficace, strumento di intervento non può che essere una generalizzata opera di depenalizzazione destinata a coinvolgere quelle fattispecie di reato che mirano a tutelare «beni della vita» che oggi debbono, tuttavia, considerarsi alla luce dellodierno comune sentire dei cittadini adeguatamente e sufficientemente sanzionate con sanzioni amministrative pecunarie e, questo, per il minor grado di riprovevolezza sociale che, ormai, le infrazioni con esse integrate suscitano e che rende, di fatto, le sanzioni penali (sempre che non si incorra in meccanismi, di fatto, integranti comunque una depenalizzazione e, quindi, vanificazione della sanzione come, ad esempio, accade con listituto delloblazione) sproporzionate alle offese con esse perpetrate.
Soltanto un intervento di depenalizzazione di portata chiara ed estesa come quello di cui il presente disegno di legge è una prima espressione ed estrinsecazione sarà, in effetti, in grado di ricondurre il diritto penale sui binari delineati dalla Costituzione e dai princìpi generali sanciti dal codice penale a tutela per un verso del diritto di difesa, per laltro e soprattutto del diritto alla giustizia, da intendersi, questultimo, nei termini di certezza, efficacia, effettività e tempestività dellapplicazione della sanzione.
E tale tipo di intervento, alla luce delle molteplici e sempre più pressanti istanze avanzate dai cittadini che chiedono giustizia certa e tempestività, non può essere più procrastinato.