Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897
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(Modifiche allarticolo 11 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante «Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli»)
1. Allarticolo 11 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 20.000.
2. Il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità che appone indebitamente la marcatura CE è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 ad euro 30.000».