Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897

Art. 8.

(Modifica all’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante «Attuazione della direttiva 85/450/CEE come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa»)

    1. Il comma 9 dell’articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

    «9. L’operatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti d’urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 ad euro 30.000».