Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897

Art. 7.

(Modifica all’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante «Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professoni sanitarie»)

    1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 175 è sostituito dal seguente:

    «3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di reiterazione».