Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897

Art. 6.

(Modifica all’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, recante «Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano»)

    1. Il comma 1 dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, è sostituito dal seguente:

    «1. Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa che inizia l’attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali senza munirsi dell’autorizzazione di cui all’articolo 2, ovvero la prosegue malgrado la revoca o la sospensione dell’autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 18.000 ad euro 90.000. La medesima sanzione si applica anche a chi prosegue l’attività autorizzata pur essendo intervenuta la mancanza del direttore tecnico».