Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897

Art. 5.

(Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti»)

    1. Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, è sostituito dal seguente:

    «1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell’articolo 6, comma 3, lettere d), f), g) e h), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.750 ad euro 22.500 e con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento da uno a sei mesi».