Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897
Azioni disponibili
(Modifiche allarticolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose»)
1. Allarticolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Chiunque immette sul mercato le sostanze pericolose di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni in tema dimballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 19, 20 21 e 22 nonchè in violazione delle disposizioni sulla classificazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 5.000.
2. Nei casi di maggiore gravità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 ad euro 18.000».