Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, recante  «Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi»)

    1. All’articolo 13 del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1. Chiunque immette sul mercato i preparati pericolosi di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni in tema d’imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 nonchè in violazione delle disposizioni sulla classificazione di cui all’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 5.000.

    2. Nei casi di maggore gravità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 ad euro 18.000».