Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, recante «Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell’articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526»)

    1. All’articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

    «1. «Chiunque, in violazione di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive modificazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui all’allegato I del predetto regolamento, e successive modificazioni, introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nell’allegato II del medesimo regolamento (CEE) n. 3254/91, e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato previsto dall’allegato alla decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, ovvero introduce nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel citato allegato II del regolamento (CEE) n. 3254/91, aventi come origine uno Stato non previsto nell’allegato alla citata decisione 98/596/CE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 18.000 ad euro 90.000.

    2. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 24.000 ad euro 120.000. Qualora la violazione suddetta venga commessa nell’esercizio di attività di impresa, al provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi».