Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897

Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

    1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) l’articolo 73 (L) è sostituito dal seguente:
    «Art. 73 (L). – (Responsabilità del direttore dei lavori). – 1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell’articolo 66 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300.

    2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell’articolo 65, comma 6.»;

        b) l’articolo 74 (L) è sostituito dal seguente:
    «Art. 74 (L). – (Responsabilità del collaudatore). – 1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all’articolo 67, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 600.»;
        c) all’articolo 82  (L), il comma 7 è sostituito dal seguente:
    «7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo la data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone portatrici di handicap. Essi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 25.000 e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.»;
        d) l’articolo 95  (L) è sostituito dal seguente:
    «Art. 95  (L). – (Sanzioni amministrative). – 1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 10.000».