Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897

Art. 17.

(Modifiche alla legge 19 aprile 1925, n. 475, recante «Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche»)

    1. Alla legge 19 aprile 1925, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
    «Art. 1. – 1. Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento ed all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 ad euro 60.000.

    2. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non può essere inferiore ad euro 9.000 qualora l’intento sia conseguito.»;

        b) all’articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
    «In ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino al triplo se concorre il fine di lucro.»;
        c) l’articolo 5 è abrogato.