Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897
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(Modifiche allarticolo 27-ter del testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, di cui al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127)
1. Allarticolo 27-ter del testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, di cui al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
«Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del primo comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000.
Se la violazione è commessa quando lautorizzazione sia stata negata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 9.000 ad euro 45.000».