Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897

Art. 16.

(Modifiche all’articolo 27-ter del testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, di cui al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127)

    1. All’articolo 27-ter del testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, di cui al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

    «Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del primo comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000.

    Se la violazione è commessa quando l’autorizzazione sia stata negata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 9.000 ad euro 45.000».