Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897
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(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto dautore)
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) larticolo 171 è sostituito dal seguente:
«Art. 171. 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 171-bis e 171-ter, è punito con la sanzione amministrativa da euro 750 ad euro 7.500 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio unopera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti allestero contrariamente alla legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, unopera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dellopera cinematografica, lesecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle lettere a) e b) mediante una delle forme di elaborazione previste dalla presente legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) in violazione dellarticolo 79, ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
2. La sanzione amministrativa non è inferiore ad euro 3.000 se linosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 interessa unopera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero concreta una usurpazione della paternità dellopera, ovvero determina la deformazione, mutilazione o altra modificazione dellopera medesima, qualora ne risulti offesa allonore od alla reputazione dellautore.
3. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dellarticolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia, o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonchè la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 5.500 euro.»;
b) larticolo 171-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 171-bis. 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 25.000. La stessa sanzione amministrativa si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria e lelusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La sanzione amministrativa non è inferiore a 15.000 euro se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue lestrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000 ad euro 20.000. La sanzione amministrativa non è inferiore ad euro 13.000 se il fatto è di rilevante gravità.»;
c) i commi 1, 2, 3 e 4 dellarticolo 171-ter sono sostituiti dai seguenti:
«1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la sanzione amministrativa da euro 3.000 ad euro 20.000 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, unopera dellingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione, con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, lapposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto di autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono laccesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 ad euro 20.000 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto dautore o da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto dautore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La sanzione amministrativa di cui ai commi 1 e 2 è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. Linosservanza delle disposizioni contenute nel comma 1 comporta la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per lesercizio dellattività produttiva o commerciale.»;
d) larticolo 171-quater è sostituito dal seguente:
«Art. 171-quater. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 ad euro 7.500 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio, o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audio-video delle prestazioni artistiche di cui allarticolo 80.»;
e) larticolo 171-sexies è sostituito dal seguente:
«Art. 171-sexies. 1. Per la confisca ovvero per il sequestro del materiale servito o destinato a commettere le inosservanze delle disposizioni di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater, nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei soggetti che abbia violato le disposizioni richiamate dal medesimo comma 1.»;
f) larticolo 171-septies è sostituito dal seguente:
«Art. 171-septies. 1. La sanzione amministrativa di cui allarticolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui allarticolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque dichiari falsamente lavvenuto assolvimento degli obblighi di cui allarticolo 181-bis, comma 2.»;
g) larticolo 171-octies è sostituito dal seguente:
«Art. 171-octies. 1. Qualora il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 ad euro 30.000 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, ultilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua lemissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è di rilevante gravità, la sanzione amministrativa non può essere inferiore ad euro 35.000.»;
h) allarticolo 171-nonies il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La sanzione amministrativa principale per linosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificamente contestata in un atto dellautorità, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente lindividuazione del promotore o organizzatore dellattività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione delle violazioni.»;
i) larticolo 172 è sostituito dal seguente:
«Art. 172. 1. È punito con la sanzione amministrativa sino ad euro 2.500 chiunque:
a) esercita lattività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;
c) viola le disposizioni degli articoli 175 e 176.»;
l) larticolo 173 è sostituito dal seguente:
«Art. 173. 1. Le sanzioni amministrative previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato a norma del codice penale o di leggi speciali.»;
m) larticolo 174 è abrogato;
n) larticolo 174-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 174-bis. 1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi della presente sezione, affluiscono allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze:
a) in misura pari al 50 per cento, ad un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nellaccertamento delle violazioni previste dalla presente legge. Il fondo è istituito con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellinterno, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dellarticolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».