Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897

Art. 14.

(Modifica dell’articolo 102 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

    1. L’articolo 102 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

    «Art. 102. – 1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s’introduce nella sala dell’Ufficio di sezione o nell’aula dell’Ufficio centrale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 ad euro 2.500.

    2. Chiunque, nelle sale indicate al comma 1, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, e qualora richiamato all’ordine del presidente non obbedisca, è punito con la medesima sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1».