Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897
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(Modifica dellarticolo 102 del testo unico delle leggi recanti norme per lelezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)
1. Larticolo 102 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«Art. 102. 1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, sintroduce nella sala dellUfficio di sezione o nellaula dellUfficio centrale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 ad euro 2.500.
2. Chiunque, nelle sale indicate al comma 1, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, e qualora richiamato allordine del presidente non obbedisca, è punito con la medesima sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1».