Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897
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(Modifica dellarticolo 92 del testo unico delle leggi per la composizione e lelezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)
1. Larticolo 92 del testo unico delle leggi per la composizione e lelezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:
«Art. 92. 1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dellUfficio centrale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 ad euro 2.500.
2. La stessa sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica a chi, nelle sale di cui al medesimo comma, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato allordine dal presidente, non obbedisca».