Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897

Art. 13.

(Modifica dell’articolo 92 del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

    1. L’articolo 92 del testo unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

    «Art. 92. – 1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell’Ufficio centrale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 ad euro 2.500.

    2. La stessa sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica a chi, nelle sale di cui al medesimo comma, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all’ordine dal presidente, non obbedisca».