Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897

Art. 12.

(Modifica all’articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, in tema di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali)

    1. All’articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «L’inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.000».