Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897

Art. 11.

(Modifiche all’articolo 5 della legge 4 aprile 1977, n. 135, recante «Disciplina della professione di raccomandatario marittimo»)

    1. All’articolo 5 della legge 4 aprile 1977, n. 135, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

    «Il raccomandatario o il preposto all’esercizio dell’attività di raccomandazione di cui al quarto comma dell’articolo 1, che venga meno agli obblighi stabiliti dall’articolo 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 ad euro 60.000.

    Il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria comporta come sanzione amministrativa accessoria la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 6».