Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897
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(Modifiche allarticolo 5 della legge 4 aprile 1977, n. 135, recante «Disciplina della professione di raccomandatario marittimo»)
1. Allarticolo 5 della legge 4 aprile 1977, n. 135, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il raccomandatario o il preposto allesercizio dellattività di raccomandazione di cui al quarto comma dellarticolo 1, che venga meno agli obblighi stabiliti dallarticolo 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 ad euro 60.000.
Il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria comporta come sanzione amministrativa accessoria la cancellazione dallelenco di cui allarticolo 6».