Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1897
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DISEGNO DI LEGGE
Capo I.
DEPENALIZZAZIONE DI REATI
PREVISTI DA LEGGI SPECIALI
Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) larticolo 73 (L) è sostituito dal seguente:
«Art. 73 (L). (Responsabilità del direttore dei lavori). 1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nellarticolo 66 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300.
2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata nellarticolo 65, comma 6.»;
b) larticolo 74 (L) è sostituito dal seguente:
«Art. 74 (L). (Responsabilità del collaudatore). 1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui allarticolo 67, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 600.»;
c) allarticolo 82 (L), il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per lagibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo la data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere impossibile lutilizzazione dellopera da parte delle persone portatrici di handicap. Essi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 25.000 e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.»;
d) larticolo 95 (L) è sostituito dal seguente:
«Art. 95 (L). (Sanzioni amministrative). 1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 10.000».
(Modifiche allarticolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, recante «Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dellarticolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526»)
1. Allarticolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. «Chiunque, in violazione di quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive modificazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui allallegato I del predetto regolamento, e successive modificazioni, introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nellallegato II del medesimo regolamento (CEE) n. 3254/91, e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato previsto dallallegato alla decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, ovvero introduce nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel citato allegato II del regolamento (CEE) n. 3254/91, aventi come origine uno Stato non previsto nellallegato alla citata decisione 98/596/CE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 18.000 ad euro 90.000.
2. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 24.000 ad euro 120.000. Qualora la violazione suddetta venga commessa nellesercizio di attività di impresa, al provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi».
(Modifiche allarticolo 13 del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, recante «Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi»)
1. Allarticolo 13 del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Chiunque immette sul mercato i preparati pericolosi di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni in tema dimballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 nonchè in violazione delle disposizioni sulla classificazione di cui allarticolo 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 5.000.
2. Nei casi di maggore gravità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 ad euro 18.000».
(Modifiche allarticolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose»)
1. Allarticolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Chiunque immette sul mercato le sostanze pericolose di cui al presente decreto in violazione delle disposizioni in tema dimballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 19, 20 21 e 22 nonchè in violazione delle disposizioni sulla classificazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 5.000.
2. Nei casi di maggiore gravità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 ad euro 18.000».
(Modifica allarticolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti»)
1. Il comma 1 dellarticolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dellarticolo 6, comma 3, lettere d), f), g) e h), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.750 ad euro 22.500 e con la sanzione amministrativa accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento da uno a sei mesi».
(Modifica allarticolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, recante «Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione allingrosso dei medicinali per uso umano»)
1. Il comma 1 dellarticolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, è sostituito dal seguente:
«1. Il titolare o il legale rappresentante dellimpresa che inizia lattività di distribuzione allingrosso di medicinali senza munirsi dellautorizzazione di cui allarticolo 2, ovvero la prosegue malgrado la revoca o la sospensione dellautorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 18.000 ad euro 90.000. La medesima sanzione si applica anche a chi prosegue lattività autorizzata pur essendo intervenuta la mancanza del direttore tecnico».
(Modifica allarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante «Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dellesercizio abusivo delle professoni sanitarie»)
1. Il comma 3 dellarticolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 175 è sostituito dal seguente:
«3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso di reiterazione».
(Modifica allarticolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante «Attuazione della direttiva 85/450/CEE come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa»)
1. Il comma 9 dellarticolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«9. Loperatore pubblicitario che non ottempera ai provvedimenti durgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti adottati con la decisione che definisce il ricorso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 ad euro 30.000».
(Modifiche allarticolo 11 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante «Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli»)
1. Allarticolo 11 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 20.000.
2. Il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità che appone indebitamente la marcatura CE è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 ad euro 30.000».
(Modifica allarticolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 188, in materia di «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità»)
1. Il comma 3 dellarticolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 188, è sostituito dal seguente:
«3. Lapposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 25.000».
(Modifiche allarticolo 5 della legge 4 aprile 1977, n. 135, recante «Disciplina della professione di raccomandatario marittimo»)
1. Allarticolo 5 della legge 4 aprile 1977, n. 135, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il raccomandatario o il preposto allesercizio dellattività di raccomandazione di cui al quarto comma dellarticolo 1, che venga meno agli obblighi stabiliti dallarticolo 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 ad euro 60.000.
Il provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria comporta come sanzione amministrativa accessoria la cancellazione dallelenco di cui allarticolo 6».
(Modifica allarticolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, in tema di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali)
1. Allarticolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Linosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.000».
(Modifica dellarticolo 92 del testo unico delle leggi per la composizione e lelezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)
1. Larticolo 92 del testo unico delle leggi per la composizione e lelezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:
«Art. 92. 1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dellUfficio centrale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 ad euro 2.500.
2. La stessa sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica a chi, nelle sale di cui al medesimo comma, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato allordine dal presidente, non obbedisca».
(Modifica dellarticolo 102 del testo unico delle leggi recanti norme per lelezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)
1. Larticolo 102 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
«Art. 102. 1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, sintroduce nella sala dellUfficio di sezione o nellaula dellUfficio centrale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 ad euro 2.500.
2. Chiunque, nelle sale indicate al comma 1, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, e qualora richiamato allordine del presidente non obbedisca, è punito con la medesima sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1».
(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto dautore)
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) larticolo 171 è sostituito dal seguente:
«Art. 171. 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 171-bis e 171-ter, è punito con la sanzione amministrativa da euro 750 ad euro 7.500 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio unopera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti allestero contrariamente alla legge italiana;
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, unopera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dellopera cinematografica, lesecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
c) compie i fatti indicati nelle lettere a) e b) mediante una delle forme di elaborazione previste dalla presente legge;
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;
e) in violazione dellarticolo 79, ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.
2. La sanzione amministrativa non è inferiore ad euro 3.000 se linosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 interessa unopera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero concreta una usurpazione della paternità dellopera, ovvero determina la deformazione, mutilazione o altra modificazione dellopera medesima, qualora ne risulti offesa allonore od alla reputazione dellautore.
3. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dellarticolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia, o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonchè la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 5.500 euro.»;
b) larticolo 171-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 171-bis. 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 25.000. La stessa sanzione amministrativa si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria e lelusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La sanzione amministrativa non è inferiore a 15.000 euro se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue lestrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000 ad euro 20.000. La sanzione amministrativa non è inferiore ad euro 13.000 se il fatto è di rilevante gravità.»;
c) i commi 1, 2, 3 e 4 dellarticolo 171-ter sono sostituiti dai seguenti:
«1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la sanzione amministrativa da euro 3.000 ad euro 20.000 chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, unopera dellingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione, con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, lapposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto di autore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono laccesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 ad euro 20.000 chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto dautore o da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto dautore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La sanzione amministrativa di cui ai commi 1 e 2 è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. Linosservanza delle disposizioni contenute nel comma 1 comporta la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per lesercizio dellattività produttiva o commerciale.»;
d) larticolo 171-quater è sostituito dal seguente:
«Art. 171-quater. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 ad euro 7.500 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio, o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audio-video delle prestazioni artistiche di cui allarticolo 80.»;
e) larticolo 171-sexies è sostituito dal seguente:
«Art. 171-sexies. 1. Per la confisca ovvero per il sequestro del materiale servito o destinato a commettere le inosservanze delle disposizioni di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater, nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei soggetti che abbia violato le disposizioni richiamate dal medesimo comma 1.»;
f) larticolo 171-septies è sostituito dal seguente:
«Art. 171-septies. 1. La sanzione amministrativa di cui allarticolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui allarticolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca reato, a chiunque dichiari falsamente lavvenuto assolvimento degli obblighi di cui allarticolo 181-bis, comma 2.»;
g) larticolo 171-octies è sostituito dal seguente:
«Art. 171-octies. 1. Qualora il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 ad euro 30.000 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, ultilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua lemissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è di rilevante gravità, la sanzione amministrativa non può essere inferiore ad euro 35.000.»;
h) allarticolo 171-nonies il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. La sanzione amministrativa principale per linosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificamente contestata in un atto dellautorità, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente lindividuazione del promotore o organizzatore dellattività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione delle violazioni.»;
i) larticolo 172 è sostituito dal seguente:
«Art. 172. 1. È punito con la sanzione amministrativa sino ad euro 2.500 chiunque:
a) esercita lattività di intermediario in violazione del disposto degli articoli 180 e 183;
b) non ottempera agli obblighi previsti negli articoli 153 e 154;
c) viola le disposizioni degli articoli 175 e 176.»;
l) larticolo 173 è sostituito dal seguente:
«Art. 173. 1. Le sanzioni amministrative previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato a norma del codice penale o di leggi speciali.»;
m) larticolo 174 è abrogato;
n) larticolo 174-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 174-bis. 1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi della presente sezione, affluiscono allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze:
a) in misura pari al 50 per cento, ad un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nellaccertamento delle violazioni previste dalla presente legge. Il fondo è istituito con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dellinterno, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3-bis dellarticolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni».
(Modifiche allarticolo 27-ter del testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, di cui al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127)
1. Allarticolo 27-ter del testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, di cui al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:
«Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni del primo comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000.
Se la violazione è commessa quando lautorizzazione sia stata negata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 9.000 ad euro 45.000».
(Modifiche alla legge 19 aprile 1925, n. 475, recante «Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche»)
1. Alla legge 19 aprile 1925, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) larticolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. 1. Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per labilitazione allinsegnamento ed allesercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 ad euro 60.000.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non può essere inferiore ad euro 9.000 qualora lintento sia conseguito.»;
b) allarticolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino al triplo se concorre il fine di lucro.»;
c) larticolo 5 è abrogato.
ABROGAZIONI
Art. 18.
(Abrogazioni espresse)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:
a) articolo 3 del decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1973, n. 10, recante «Variazioni delle tabelle dei prezzi dei generi di monopolio annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, in relazione allintroduzione dellimposta sul valore aggiunto ed alla soppressione sia dellimposta sul consumo del sale che del monopolio delle cartine e tubetti per sigarette e delle pietrine focaie»;
b) articolo 85 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203;
c) articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, recante «Disciplina delle iniziative industriali ed istituzione di una Commissione centrale dellindustria»;
d) articolo 19 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, recante «Nuovi provvedimenti tributari in materia di negoziazione di titoli azionari»;
e) articolo 22 del regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, recante «Coordinamento delle norme penali relative alla disciplina dei consumi»;
f) articolo 2 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1436, recante «Modificazioni delle disposizioni in materia di commutabilità delle ammende e multe non pagate e sanzioni per inesatta dichiarazione, allimportazione, del valore delle merci ai fini dellapplicazione del diritto di licenza»;
g) articolo 12, sesto comma, del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1982, recante «Disciplina sui mercati allingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli»;
h) articolo 27 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, recante «Regime fiscale degli oli di semi».