Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1029

Onorevoli Senatori. – I fenomeni della pedofilia, della pedopornografia e dello sfruttamento sessuale dei minori destano elevato allarme sociale e hanno assunto dimensioni internazionali sempre più rilevanti anche in relazione all’utilizzo delle reti telematiche.

    Nell’intento di promuovere una maggiore conoscenza e un più incisivo contrasto della pedofilia e dello sfruttamento sessuale dei minori numerose sono le risoluzioni, le dichiarazioni, i piani di azione, le decisioni assunte dall’Unione europea e in sede internazionale, in conformità ai princìpi contenuti nella convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 (ratificata dall’Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176) e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della conferenza mondiale di Stoccolma adottata il 31 agosto 1996, contro lo sfruttamento sessuale e commerciale dell’infanzia.
    In Italia, la legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale, e la legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori come nuove forme di riduzione in schiavitù, hanno posto le basi per una più efficace azione di contrasto a questi reati. In particolare, l’articolo 17 della legge n. 269 del 1998 prevede al comma 1 che siano attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 29 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale; al comma 2, prevede l’istituzione di un apposito fondo destinato, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori di 18 anni vittime delle figure di reato introdotte dalla presente legge e, per la parte residua, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 3, e 600-quater del codice penale, «facciano apposita richiesta»; alla lettera b) del comma 3 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nello svolgimento di funzioni di cui al comma 1, promuova in collaborazione con i Ministeri della salute dell’università e della ricerca, e della istruzione, della giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento dei minori.
    Occorrono però nuove e più efficaci misure legislative per combattere un fenomeno sempre più dilagante e che sfugge ai controlli delle Forze di polizia.
    L’articolo 1 prevede l’istituzione di uno specifico gruppo di coordinamento delle Forze di polizia. Tale gruppo si avvale della collaborazione e della consulenza delle amministrazioni e delle associazioni impegnate nella difesa e nella tutela dei minori al fine del loro contributo nell’azione preventiva di contrasto al mercato della pedofilia.
    L’articolo 2 prevede un ampio coordinamento delle Forze di polizia con le istituzioni scolastiche e sanitarie
    L’articolo 3 prevede la diffusione di tecnologie informatiche a livello provinciale con la formazione di personale specializzato e la costituzione di una banca dati.
    L’articolo 4 contiene disposizioni per gli operatori delle telecomunicazioni che sono tenuti a conservare i files di accesso al logo per almeno dieci anni al fine di evitare la dispersione di prove di reato, e si prevede la collaborazione delle Forze di polizia per la elaborazione e la sottoscrizione di un codice deontologico che preveda l’adozione di tutti i mezzi tecnici disponibili per l’installazione e la diffusione di filtri o altri strumenti adeguati per la navigazione sicura dei minori nella rete Internet.
    Con l’articolo 5 si istituisce l’unità di prevenzione e sostegno contro l’abuso sui minori con il compito di organizzare la formazione dei medici scolastici e realizzare programmi di sensibilizzazione e sostegno incentrati sull’assistenza alle vittime e alle loro famiglie.
    La ratio degli articoli 6, 7 e 9 è quella di prevenire la reiterazione dei reati di pedofilia con misure di sicurezza, pene accessorie e misure di prevenzionee che garantiscano un maggior controllo dei soggetti a rischio di recidiva e quindi una maggiore tutela delle possibili vittime.
    L’articolo 8 istituisce, infine, il reato di «pedofilia telematica».
    Il presente disegno di legge mira dunque a prevenire e contrastare i reati legati all’abuso e allo sfruttamento sessuale a danno dei minori, con una particolare attenzione alle dimensioni internazionali assunte da tal fenomeni e all’utilizzo sempre rilevante delle reti telematiche.

 

 

Art. 1.

(Istituzione del Dipartimento operativo
a tutela dell’infanzia)

    1. Presso il Ministero dell’interno è istituito un Dipartimento operativo a tutela dell’infanzia (DOTI) con funzioni di coordinamento delle Forze di polizia e di tutte le altre istituzioni, anche private, che operano nella lotta contro la pedofilia e la pornografia minorile.

    2. Il DOTI promuove altresì la costituzione di uno specifico coordinamento a livello internazionale stabilendo periodici contatti con le Forze di polizia di altri paesi.
    3. Il DOTI si avvale – senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato – della consulenza delle associazioni impegnate nella difesa e nella tutela dei minori al fine di usufruire del loro contributo per sviluppare in maniera più adeguata l’azione preventiva di contrasto al fenomeno della pedofilia.
    4. Il DOTI verifica, tenuto conto anche dell’esperienza degli altri paesi, la validità di tutti quei programmi e azioni che abbiano come finalità la cura di chi, avendo commesso abuso sessuale su minori o temendo di compierlo, chieda un trattamento psicologico o farmacologico, favorendone la sperimentazione, nelle strutture adeguate, comprese quelle penitenziarie e destinando a tale scopo anche le risorse finanziarie a disposizione del Fondo di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e risorse ad hoc da parte del Ministero della salute.
    5. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il DOTI si avvale delle strutture e del personale del Ministero dell’interno.

Art. 2.

(Rapporti con le istituzioni scolastiche e
sanitarie)

    1. Il DOTI cura, anche mediante accordi con le istituzioni scolastiche e sanitarie competenti, la realizzazione di una rete integrata di servizi territoriali pluridisciplinari in grado di assicurare una efficace azione di prevenzione in grado sia di tutelare i bambini e le bambine da eventuali situazioni di rischio, sia di cogliere precocemente i segnali di malessere e turbamento derivanti dalla esposizione a pressioni o attenzioni pedofile nell’ambiente familiare e sociale.

    2. Il DOTI promuove, mediante accordi con i ministeri competenti, la realizzazione di progetti di informazione e formazione per il personale medico, per gli insegnanti e per gli operatori sociali relativi al problema della pedopornofilia.

Art. 3.

(Istituzione e gestione di una banca dati finalizzata alla repressione della pedofilia)

    1. Il Ministero dell’interno costituisce in ogni provincia, presso i distretti di Polizia, dotazioni informatiche con connessioni alla rete Internet.

    2. Il Ministero dell’interno promuove appositi corsi di formazione per gli ufficiali di polizia giudiziaria destinati alla lotta alla pedofilia.
    3. Il DOTI costituisce e gestisce una specifica banca dati contenente ogni informazione utile alla lotta contro la pedofilia accessibile alle forze dell’ordine per facilitare l’identificazione delle vittime e le indagini di polizia giudiziaria.

Art. 4.

(Obblighi degli operatori di telecomunicazione via internet)

    1. I gestori dei portali web, i provider, i gestori dei server, i titolari dei siti internet e tutti gli operatori di telecomunicazioni sono obbligati a conservare dati di accesso alla rete per almeno dieci anni, mettendoli a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne faccia richiesta.

    2. La mancata osservanza dell’obbligo di conservazione di cui al comma 1 è punita, salva l’ipotesi in cui il fatto non costituisca più grave reato, con una multa non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 150.000 euro, nonchè con la decadenza d’ufficio da licenze e concessioni per le attività di cui al comma 1, ove esse siano previste.
    3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria le notizie di reato di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269, ed agli articoli da 600-bis a 600-octies del codice penale.
    4. Il DOTI promuove, in accordo con i soggetti di cui al comma 1, la elaborazione e la sottoscrizione di un codice deontologico che preveda l’adozione di tutti i mezzi tecnici disponibili per l’installazione e la diffusione di filtri o altri strumenti adeguati per la navigazione sicura dei minori nella rete Internet.

Art. 5.

(Unità di prevenzione e sostegno contro l’abuso sui minori)

    1. Presso ogni azienda sanitaria locale (ASL), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio materno infantile, nell’ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, istituisce l’«unità di prevenzione e sostegno contro l’abuso sui minori», che, d’intesa con gli altri servizi della ASL e del territorio:

        a) organizza, in collaborazione con le università e con gli ordini dei medici, i corsi di formazione e di aggiornamento dei medici scolastici, in particolare per i compiti previsti dall’articolo 1 della presente legge;

        b) provvede a realizzare o a fare realizzare programmi di sensibilizzazione, di informazione e sostegno, incentrati sulla prevenzione, sull’assistenza alle vittime ed alle loro famiglie e sui rischi giudiziari in cui possono incorrere gli autori di reati contro i minori;
        c) collabora con le strutture che gestiscono servizi telefonici gratuiti per interventi di prevenzione e sostegno psicologico riguardanti i minori e le loro famiglie, o ne promuove l’istituzione nel caso non sia operante nel proprio territorio.

Art. 6.

(Misure di sicurezza)

    1. Nelle ipotesi di reato previste dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, e dagli articoli da 600-bis a 600-octies del codice penale, oltre alle misure previste dall’articolo 215 del medesimo codice, possono essere disposte le seguenti misure di sicurezza:

        a) ritiro del passaporto o esclusione del visto per alcuni paesi esteri;

        b) divieto di accesso ai luoghi che ospitano comunità di minori infra quattordicenni.

    2. Le misure di sicurezza di cui al comma 1 possono essere sospese, in tutto o in parte, qualora il condannato o l’indagato richieda di sottoporsi a trattamento neuropsichiatrico o psicoterapeutico, con le modalità indicate dal giudice.

Art. 7.

(Pene accessorie)

    1. All’articolo 609-nonies del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

    «3-bis) l’interdizione perpetua dall’insegnamento, pubblico e privato, nelle scuole di ogni ordine e grado;

    3-ter) l’interdizione dall’impiego o da incarichi in istituzioni ed associazioni frequentate prevalentemente da minori;
    3-quater) la decadenza da licenze e autorizzazioni relative ad attività imprenditoriali o commerciali che comportino contatto diretto e prevalente con minori».

Art. 8.

(Pedofilia telematica)

    1. Dopo l’articolo 600-septies del codice penale è inserito il seguente:
    «Art. 600-octies. - (Pedofilia telematica). – Chiunque inserisca in siti internet immagini pedopornografiche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 5000 euro.

    La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se l’inserimento delle immagini è realizzato con fini di profitto».

Art. 9.

(Prevenzione della recidiva)

    1. Il condannato per i reati previsti dagli articoli da 600-bis a 600-octies del codice penale, nonchè dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, deve, una volta messo in libertà, comunicare agli uffici di Polizia competenti per territorio la residenza e la dimora, qualora quest’ultima non sia coincidente con la residenza.

    2. La comunicazione di cui al comma 1 è rinnovata, durante i successivi cinque anni, in occasione di ogni cambiamento di residenza o dimora.
    3. La violazione dell’obbligo di cui al comma 2 è punita con la reclusione non inferiore ad un anno e con la multa non inferiore a 2.500 euro.