Legislatura 14ª - Disegno di legge N. 1200
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Capo I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Armi da fuoco e munizioni)
1. Ai sensi della presente legge, le armi da fuoco e le munizioni sono classificate nelle seguenti categorie:
a) categoria A:
1) dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo;
2) armi da fuoco automatiche;
3) armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto;
4) munizioni a pallottola perforante, esplosive, incendiarie, nonchè i proiettili per dette munizioni;
5) munizioni per armi corte dotate di proiettili ad espansione;
6) armi dotate originariamente di congegni di moderazione e soppressione del suono emesso allatto dello sparo;
7) congegni di moderazione e soppressione del suono emesso allatto dello sparo;
b) categoria B:
1) armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione o a tamburo o a più canne;
2) armi da fuoco corte a colpo singolo a percussione centrale;
3) armi da fuoco corte a colpo singolo a percussione anulare di lunghezza totale inferiore a 28 centimetri;
4) armi da fuoco lunghe semiautomatiche a serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce;
5) armi da fuoco lunghe semiautomatiche con serbatoio e camera contenenti al massimo tre cartucce il cui caricatore non è fissato e per le quali non si garantisce che non possono essere trasformate, mediante strumenti manuali, in armi con serbatoio e camera idonei a contenere più di tre cartucce;
6) armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia la cui canna non superi 60 centimetri di lunghezza;
7) armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti ad unarma da fuoco automatica;
c) categoria C:
1) armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla lettera b), numero 6);
2) armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata;
3) armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alla lettera b), numeri da 4) a 7);
4) armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale o superiore a 28 centimetri;
d) categoria D:
1) armi da fuoco lunghe a colpo singolo per ogni canna liscia.
2. Sono considerate parti essenziali delle armi da fuoco di cui al comma 1 i fusti, le carcasse, le canne con camera di cartuccia e le bascule.
3. Non sono incluse nella definizione di «arma da fuoco» di cui al comma 1 le armi che, seppure conformi alla stessa definizione:
a) siano state rese definitivamente inerti mediante lapplicazione di procedimenti tecnici garantiti o certificati da un costruttore autorizzato dal Banco nazionale di prova, istituito con regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20, da altri banchi esteri riconosciuti o dallo Stabilimento militare armamento leggero di Terni;
b) siano concepite per allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca allarpione o lancio di siringhe per impieghi veterinari o sanitari oppure siano destinate ad impieghi industriali e tecnici, purchè possano venire utilizzati unicamente per tali scopi specifici;
c) siano armi antiche, come definite dallarticolo 2;
d) siano trasformate per uso scenico o cinematografico, in modo da poter impiegare esclusivamente munizionamento a salve; tale trasformazione deve essere attestata da un costruttore autorizzato o, in mancanza di questo, dal Banco nazionale di prova o da altri banchi esteri riconosciuti.
(Armi antiche e loro repliche)
1. Ai sensi della presente legge, sono definite armi antiche tutte le armi da fuoco, lunghe e corte, purchè di modello anteriore al 31 dicembre 1890 e prodotte fino al 31 dicembre 1920, nonchè le loro repliche ad avancarica anche di produzione successiva.
(Definizioni)
1. Ai sensi della presente legge, si definisce:
a) «arma da fuoco corta», unarma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 centimetri oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 centimetri;
b) «arma da fuoco lunga», qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte di cui alla lettera a);
c) «arma automatica», unarma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare più colpi a raffica azionando una sola volta il grilletto;
d) «arma a ripetizione», unarma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo;
e) «arma a colpo singolo», unarma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata manualmente inserendo le munizioni nella camera o nellincavo alluopo previsto allentrata della canna;
f) «munizione», un complesso costituito da bossolo, capsula dinnesco, polvere di lancio e pallottola o pallini;
g) «munizione a pallottola perforante», una munizione per uso militare con pallottola blindata a nucleo perforante, ove il nucleo stesso sia costituito da metallo con durezza superiore ai 400 Bhn (Brinell);
h) «munizione a pallottola esplosiva», una munizione per uso militare con pallottola contenente una carica che esplode al momento dellimpatto;
i) «munizione a pallottola incendiaria», una munizione per uso militare con pallottola contenente una miscela chimica che si infiamma al contatto con laria o al momento dellimpatto;
l) «munizione con pallottola ad espansione», una munizione per pistole e rivoltelle dotata di proiettile con cavità apicale (Hollow Point o Hollow Cavity);
m) «canne intercambiabili», le canne concepite come tali dal costruttore dellarma che possono essere montate o smontate su di unarma senza ricorrere ad attrezzature od alterazioni dellarma stessa;
n) «armi ad avancarica», le armi in cui la carica di lancio e il proiettile vengono caricati unicamente dalla volata della canna o dalla parte anteriore del tamburo;
o) «tiro sportivo», lattività, anche non agonistica, di tiro contro bersagli non animati svolta in poligoni del tiro a segno nazionale, campi di tiro a volo, campi di tiro, o altri luoghi, ancorchè privi di particolari apprestamenti, che siano atti a garantire lo svolgimento della predetta attività senza arrecare danno o disturbo a persone nè costituire pericolo per persone o cose.
(Attrezzi e strumenti sportivi,
storici e di utilità)
1. Ai sensi della presente legge, sono definiti «attrezzi e strumenti sportivi, storici e di utilità» i seguenti oggetti:
a) gli strumenti da sparo, lunghi e corti, ad aria compressa, precompressa o a propulsione mediante gas;
b) gli archi;
c) le balestre;
d) i coltelli, sia a lama fissa che pieghevole, con un solo filo e con leventuale controfilo seghettato, la cui lama sia di lunghezza superiore a 7 centimetri per i coltelli a lama pieghevole e 4 centimetri con lama fissa;
e) le spade, le sciabole, i bastoni animati, le armi dasta, le armi da botta, le baionette, i pugnali (con lama a doppio filo) e gli stiletti (con lama a punta acuminata anche priva di filo).
(Oggetti atti ad offendere)
1. Ai sensi della presente legge, sono definiti «oggetti atti ad offendere» le mazze, i tubi, le catene, i martelli, le fionde, i bulloni, le sfere metalliche, le Shuriken inunchaku, le bombolette espellenti gas o sostanze irritanti, i dispositivi atti ad emettere scariche elettriche (stuntgun) ad eccezione di quelli per uso terapeutico o veterinario, i coltelli con meccanismo di apertura della lama a molla, le noccoliere, i tirapugni, i coltelli la cui lama viene espulsa dallimpugnatura e qualsiasi altro oggetto non ricompreso espressamente nellarticolo 4 chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e di luogo per loffesa alla persona.
(Oggetti riproducenti armi)
1. Ai sensi della presente legge, sono definiti «oggetti riproducenti armi» gli oggetti che per la loro forma e dimensione siano palesemente simili a unarma da fuoco, tra cui quelli progettati per consentire il lancio di proiettili eroganti unenergia cinetica specifica non superiore a 0,036 joules per millimetro quadrato. Le riproduzioni di armi devono essere costruite con limpiego di tecniche e materiali che non ne consentano la trasformazione in armi da fuoco, previo utilizzo di attrezzi o macchine utensili di facile reperimento. Devono inoltre avere allestremità della canna un tappo rosso ovvero un anello colorato visibilmente in rosso.
(Alterazione clandestina darma)
1. Ai sensi della presente legge, costituisce alterazione clandestina darma qualunque modifica effettuata da un soggetto diverso da quello di cui allarticolo 46, atta a:
a) trasformare le armi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dellarticolo 1 in armi di cui alla lettera a) del medesimo comma 1;
b) trasformare unarma lunga in unarma corta;
c) ripristinare il funzionamento di quelle armi che siano state rese inerti mediante lapplicazione di procedimenti tecnici garantiti o certificati da un banco di prova riconosciuto, oppure siano state trasformate per uso scenico o cinematografico, in modo da poter impiegare esclusivamente munizionamento a salve.
2. Non costituisce alterazione clandestina darma il montaggio dei seguenti oggetti: canne intercambiabili anche in calibro diverso, canne di ricambio, fermo restando lobbligo di dichiararne il possesso, congegni di puntamento ottici, elettronici, optoelettronici, congegni di puntamento registrabili, compensatori di rilevamento, freni di bocca, rompifiamma, spegnifiamma, contrappesi, strozzatori mobili, riduttori di calibro o serbatoi caricatori che si differenziano dalloriginale.
3. Chiunque intenda cambiare il calibro di una arma da fuoco di cui alle lettere b), c) e d), del comma 1 dellarticolo 1, al di fuori del caso della sostituzione di una canna intercambiabile o di ricambio, deve far eseguire le necessarie operazioni da una impresa autorizzata alla costruzione o alla riparazione di armi da fuoco, la quale, dopo lesecuzione dei lavori, provvede allinvio dellarma al Banco nazionale di prova o ad altro banco riconosciuto per la necessaria certificazione; è fatto obbligo di notificare lavvenuto cambiamento di calibro secondo la procedura di cui allarticolo 18.
4. Chiunque alteri clandestinamente unarma è punito con larresto da uno a tre anni o con lammenda da lire trecentomila a lire due milioni.